crv_sgo_leggi

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 (BUR n. 8/1992)

Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli nelle aree montane

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 (BUR n. 8/1992) (Abrogata)

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO DEI PRATI E DEI PRATI - PASCOLI NELLE AREE MONTANE.

Legge abrogata dall'articolo36, della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 (BUR n. 8/1992)

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO DEI PRATI E DEI PRATI-PASCOLI NELLE AREE MONTANE.



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione del paesaggio e dell'ambiente nei territori ricadenti nelle Comunità montane promuove, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , promuove la esecuzione di interventi volti alla manutenzione, allo sfalcio e alla pulitura dei prati e dei prati-pascoli nonché a sostegno della foraggicoltura.
Art. 2 - Programmi di intervento.

1. Le Comunità montane, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un programma degli interventi di manutenzione, sfalcio e pulitura dei prati e dei prati-pascoli situati nel territorio di competenza, indicando le priorità d'intervento e di localizzazione.
Art. 3 - Aree di intervento.

1. Gli interventi di manutenzione, sfalcio e pulitura riguardano prioritariamente:
a) i prati ed i prati-pascoli, abbandonati da almeno due anni situati al di sopra dei 1.000 metri di quota;
b) i prati ed i prati-pascoli, abbandonati da almeno due anni ad altitudine inferiore ai 1.000 metri ed aventi una pendenza superiore al 30%.
Art. 4 - Provvidenze.

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 concede alle Comunità montane contributi in conto capitale fino al massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili, tra le quali può rientrare anche l'acquisto di mezzi meccanici necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste formulate dalle Comunità montane, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, predispone un piano annuale di riparto e provvede alle relative assegnazioni entro il 31 marzo.
3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 5 - Beneficiari.

1. Le Comunità montane concedono a imprenditori singoli o associati e ad altre forme associative che attuano interventi di sfalcio di prati, finalizzati a un razionale utilizzo delle proprie risorse aziendali contributi nella misura massima:
a) del 70% delle spese ritenute ammissibili per lo sfalcio dei prati aventi pendenza superiore al 30%;
b) del 50% delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici da utilizzare nei prati di cui al punto a).
2. Le Comunità montane, qualora i titolari dei fondi non provvedano allo sfalcio, manutenzione e pulitura dei prati e dei prati-pascoli, avvalendosi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/1991 , assegnano dette attività ai soggetti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta ed erogano le relative provvidenze.
3. Nella concessione dei benefici regionali è data priorità ai soggetti di cui al comma 1 residenti o aventi sede nei territori delle Comunità montane le quali provvederanno a inserire, nei programmi annuali di cui all'art. 2, le azioni previste dal presente articolo.
Art. 6 - Interventi diretti delle Comunità montane.

1. Le operazioni di manutenzione, sfalcio e pulitura dei prati e dei prati-pascoli possono essere eseguite direttamente dalle Comunità montane competenti per territorio, qualora non vi siano richiedenti tra i soggetti indicati all'art. 5.
Art. 7 - Norma transitoria.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi per gli interventi di sfalcio, pulitura e manutenzione dei prati o dei prati-pascoli, sulla base dei programmi redatti per il 1991 dalle Comunità montane, a norma della legge regionale 6 agosto 1987, n. 40 .
2. Per l'anno 1992 le Comunità montane presentano i programmi di cui all'art. 2 entro il 30 aprile e la Giunta provvede alle relative assegnazioni entro il 30 giugno.
Art. 8 - Abrogazione di norme.

1. E' abrogata la legge regionale 6 agosto 1987, n. 40 "Contributi per la pulitura e lo sfalcio dei prati nei territori montani", nonché l'art. 33, comma 1 lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.
Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede per lire 500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , della partita n. 21 "Nuova disciplina degli interventi rivolti allo sfalcio dei prati nelle zone montane" iscritta al cap. 80230 "Fondo globale spese di investimento" dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario 1992, il capitolo 13152 è incrementato di lire 500 milioni e assume la seguente nuova denominazione: "Interventi regionali per la conservazione e il mantenimento dei prati e dei prati-pascoli".
3. Per gli esercizi successivi al 1992 lo stanziamento del capitolo 13152 sarà determinato ai sensi dell'art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO