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Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 (BUR n. 8/1992)

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , recante 'Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 'Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia''

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 (BUR n. 8/1992) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 , RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE ATTRIBUITE AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 "NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA"".

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 (BUR n. 8/1992) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 , RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE ATTRIBUITE AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 "NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA"".



Art. 1

1. L'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è così sostituito:
"Art. 4 - Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale.
1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Piano per la prevenzioni dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone e approva, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, i programmi annuali degli interventi da attuare.
2. Ove maturino condizioni finanziarie e giuridiche per un intervento previsto in diverse annualità, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale che lo approva, il "Piano pluriennale degli interventi previsti".
3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi-efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.
4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo annuale annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi".
Art. 2 - Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

1. Nella legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , le parole "Piano direttore" e "Piano guida" sono sostituite con le parole "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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