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Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 (BUR n. 8/1992)

Norme per la partecipazione all'associazione 'Teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni'

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 (BUR n. 8/1992)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI" (1)

Art. 1 (Finalità).

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo di attività culturali tese al sostegno e alla diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito regionale la Regione del Veneto partecipa all'Associazione "Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni".

Art. 2 (Partecipazione).

1. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che all'Associazione aderiscano i Comuni di Venezia e Padova;
b) che l'Associazione non abbia fini di lucro.

Art. 3 (Statuto).

1. Lo Statuto dell'Associazione sarà approvato dalla Giunta regionale e dovrà prevedere:
a) l'attività di progettazione e di produzione d'iniziative teatrali con particolare riferimento al Veneto;
b) la programmazione nei teatri sedi stabili dell'Associazione nonchè, previa convenzione, in altri teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione nonchè al teatro nazionale;
c) la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici;
d) la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
e) il sostegno all'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le università, nonchè alle connesse attività editoriali;
f) la gestione di teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, ivi comprese le sedi stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione;
g) la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale regionale e nazionale;
h) la designazione da parte della Giunta regionale di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione e di un componente del Collegio dei revisori dei conti;
i) la presenza di una direzione artistica di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

Art. 4 (Contribuzione).

1. La Giunta regionale è autorizzata a versare all'Associazione all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del fondo di dotazione nell'importo di lire 100.000.000 (centomilioni).
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare all'Associazione il contributo di gestione per l'anno 1992 di lire 800.000.000 (ottocentomilioni), pari al 50 per cento del contributo complessivo a carico della Regione e dei Comuni di Padova e Venezia.
3. Per gli esercizi successivi il contributo di gestione sarà determinato con legge di bilancio, ferma restando la percentuale sopraindicata.

Art. 5 (Norma finanziaria).

omissis ( 2)

Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Vedi ora anche quanto disposto dall’art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 che ha disposto di concedere un contributo straordinario per sostenere una programmazione pluriennale del Teatro propria di un teatro riconosciuto come nazionale.
( 2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 9 (BUR n. 8/1992)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"



Art. 1 (Finalità).

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo di attività culturali tese al sostegno e alla diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito regionale la Regione del Veneto partecipa all'Associazione "Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni".
Art. 2 (Partecipazione).

1. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che all'Associazione aderiscano i Comuni di Venezia e Padova;
b) che l'Associazione non abbia fini di lucro.
Art. 3 (Statuto).

1. Lo Statuto dell'Associazione sarà approvato dalla Giunta regionale e dovrà prevedere:
a) l'attività di progettazione e di produzione d'iniziative teatrali con particolare riferimento al Veneto;
b) la programmazione nei teatri sedi stabili dell'Associazione nonchè, previa convenzione, in altri teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione nonchè al teatro nazionale;
c) la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici;
d) la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
e) il sostegno all'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le università, nonchè alle connesse attività editoriali;
f) la gestione di teatri agibili con capienza non inferiore ai 300 posti, ivi comprese le sedi stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione;
g) la collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale regionale e nazionale;
h) la designazione da parte della Giunta regionale di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione e di un componente del Collegio dei revisori dei conti;
i) la presenza di una direzione artistica di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.
Art. 4 (Contribuzione).

1. La Giunta regionale è autorizzata a versare all'Associazione all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del fondo di dotazione nell'importo di lire 100.000.000 (centomilioni).
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a versare all'Associazione il contributo di gestione per l'anno 1992 di lire 800.000.000 (ottocentomilioni), pari al 50 per cento del contributo complessivo a carico della Regione e dei Comuni di Padova e Venezia.
3. Per gli esercizi successivi il contributo di gestione sarà determinato con legge di bilancio, ferma restando la percentuale sopraindicata.
Art. 5 (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 900.000.000 (novecentomilioni) per l'anno 1992, si provvede:
- quanto a lire 100.000.000 (centomilioni) mediante utilizzo, ai sensi dell’articolo 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , della partita n. 4 "Partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni" del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 del cap. 70032 denominato "Quota regionale di sottoscrizione del fondo di dotazione dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni", con lo stanziamento di lire 100.000.000 (centomilioni);
- quanto a lire 800.000.000 (ottocentomilioni), mediante prelevamento per pari importo della stessa partita n. 4 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del cap. 70036 denominato "Contributo annuale di gestione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni" con lo stanziamento di lire 800.000.000 (ottocentomilioni).
2. Per gli esercizi successivi al 1992 lo stanziamento del cap. 70036 verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO