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Legge regionale 5 aprile 1993, n. 10 (BUR n. 29/1993)

Delega delle funzioni amministrative attinenti agli interventi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

Legge regionale 5 aprile 1993, n. 10 (BUR n. 29/1993) (Abrogata)

DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTINENTI AGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 aprile 1993, n. 10 (BUR n. 29/1993)

DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTINENTI AGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT



Art. 1 Finalità.

1. Le funzioni amministrative attinenti agli interventi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont finanziati con provvidenze statali o regionali sono delegate ai Comuni di Belluno, Longarone, Ponte nelle Alpi e Castellavazzo.

Art. 2 Riparto.

1. Per il riparto tra i Comuni individuati all'art. 1 dei fondi assegnati per gli interventi di cui alla presente legge il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma tra le amministrazioni interessate, previa convocazione di apposita conferenza.

Art. 3 Vigilanza.

1. La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 32 lettera g) dello Statuto regionale, nonchè di adottare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.
2. Spetta altresì alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali l'adozione del provvedimento di revoca della delega, nonchè di esercitare eventuali poteri sostitutivi, previa formale diffida.

Art. 4 Rapporti finanziari.

1. I Comuni di cui all'art. 1, sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5% delle relative assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 5 Norma transitoria.

1. La Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, individuando gli interventi in corso o comunque oggetto di convenzioni, già stipulate con i Comuni di cui all'art. 1, ai quali si applicano le disposizioni della medesima legge.


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