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Legge regionale 5 aprile 1993, n. 11 (BUR n. 29/1993)

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 'Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi'

Legge regionale 5 aprile 1993, n. 11 (BUR n. 29/1993) (Abrogata)

SOSTITUZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1993, n. 4 "INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELL'OPERA PIA ISTITUTO PER CIECHI LUIGI CONFIGLIACHI".

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 aprile 1993, n. 11 (BUR n. 29/1993) (Novellazione)

SOSTITUZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 1993, n. 4 "INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELL'OPERA PIA ISTITUTO PER CIECHI LUIGI CONFIGLIACHI"



Art. 1 - Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 .

1. L'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 , è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) quanto a lire 1.500 milioni mediante aumento dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 in conseguenza del mancato impegno della corrispondente autorizzazione di spesa finanziata da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata prevista al capitolo 61415;
b) quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione per pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto sul capitolo 61402 "Fondo regionale per i servizi sociali" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1993 è iscritto al capitolo 61414 denominato "Contributo straordinario all'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi" lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa e al capitolo 61415 denominato "Contributo straordinario all'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi - somma finanziata con quota regionale del Fsn" lo stanziamento di lire 1.500 milioni per competenza e per cassa. La dotazione di cassa del capitolo 61415 è assicurata mediante riduzione di pari importo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 80030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.".

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO