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Legge regionale 31 maggio 1993, n. 14 (BUR n. 47/1993)

Approvazione degli atti di variazione e riadozione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e triennale 1993/95, degli enti dipendenti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9. Conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993

Legge regionale 31 maggio 1993, n. 14 (BUR n. 47/1993) (Bilancio) (Abrogata)

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI VARIAZIONE E RIADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1993 E TRIENNALE 1993/95, DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, n. 9 . CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO 1993

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 maggio 1993, n. 14 (BUR n. 47/1993) (Bilancio)

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI VARIAZIONE E RIADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1993 E TRIENNALE 1993/95, DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, n. 9 . CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO 1993


Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 è approvata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste (ARF) n. 154 del 30 ottobre 1992, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 1993 e triennale 1993-1995.
2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995", sono approvate le deliberazioni di variazione e di riadozione del bilancio di previsione per l'anno 1993 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione, annesse alla presente legge:
- Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene (VI)
(deliberazione n. 19 del 2 marzo 1993);
- Istituto regionale per le ville venete (IRVV)
(deliberazione n. 8 dell'8 marzo 1993);
- Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Verona
(deliberazione n. 6 del 15 marzo 1993);
- Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Venezia
(deliberazione n. 22/6 del 19 marzo 1993);
- Azienda regionale delle Foreste (ARF)
(deliberazione n. 8 del 24 marzo 1993);
- Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Padova
(deliberazione n. 16 del 9 marzo 1993).
Articolo 2

1. E' altresì approvata la deliberazione n. 5 del 29 marzo 1993 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV).
2. Conseguentemente sono apportate(1), al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993, le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA


Variazione in aumento:
Competenza
Cassa
-
Cap. 8370 "Recupero dall'ESAV di somme non utilizzate su finanziamenti concessi dalla Regione per attività di ricerca e sperimentazione"



2.750.000.000



2.750.000.000
Variazione netta dell'entrata
2.750.000.000
2.750.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA


Variazione in aumento:
Competenza
Cassa
-
Cap. 12302(2) "Spese per il funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto"


3.750.000.000


3.750.000.000
Variazione in diminuzione:


-
Cap. 11504 "Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'art. 50, commi 1 e 2, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "



1.000.000.000



1.000.000.000
Variazione netta della spesa
2.750.000.000
2.750.000.000
Articolo 3

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività, per l'anno 1993, delle Aziende di promozione turistica, sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, le seguenti variazioni:
Variazione in aumento:
Competenza
Cassa
-
Cap. 31054 "Fondo di programmazione turistica di cui all'art. 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 "



6.000.000.000



6.000.000.000

Articolo 4 (3)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall’1 gennaio 1993.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


_____________
(1) Vedi errata corrige B.U.R. n. 12 del 4 febbraio 1994
(2) Vedi errata corrige B.U.R. n. 12 del 4 febbraio 1994
Variazione in diminuzione:


-
Cap. 80210 "Fondo globale spese correnti" - partita n. 2 " Interventi regionali per l'organizzazione turistica"



6.000.000.000



6.000.000.000

(3) Il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza; pertanto la legge entra in vigore nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 44 dello Statuto.


SOMMARIO