crv_sgo_leggi

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 17 (BUR n. 53/1993)

Subdelega alle Province delle funzioni amministrative delegate alla regione in materia di controllo dei prezzi e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 'Interventi in materia di tutela dei consumatori'

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 17 (BUR n. 53/1993) (Abrogata)

SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA REGIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1985, n. 3 "INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 17 (BUR n. 53/1993)

SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA REGIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PREZZI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1985, n. 3 "INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI"


CAPO I
Subdelega alle Province delle funzioni amministrative in materia di controllo dei prezzi


Art. 1 Subdelega alle province.

1. Le funzioni amministrative in materia di controllo dei prezzi delegate alla Regione dalla lettera c), comma 1 dell'art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate alle province nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.
Art. 2 Comitato provinciale prezzi.

1. Presso ciascuna provincia, è istituito il Comitato provinciale prezzi composto da:
a) il presidente della provincia, o un assessore provinciale delegato, che lo presiede;
b) il sindaco di uno dei comuni della provincia designato dall'ANCIVeneto;
c) l'intendente di finanza;
d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
e) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio, dell'artigianato;
f) il dirigente dell'ufficio del genio civile;
g) il direttore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
h) il dirigente del dipartimento per il commercio e i mercati della Regione;
i) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno dalle categorie degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione;
l) un rappresentante dei consumatori;
m) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
2. Il Comitato determina prezzi e tariffe di beni o servizi indicati da norme statali o regionali o da disposizioni di organi a ciò preposti.
3. Nell'esercizio delle funzioni subdelegate l'Amministrazione provinciale impartisce al Comitato provinciale prezzi le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento della Giunta regionale nonchè le istruzioni e direttive statali comunicate tramite il presidente della Giunta regionale.
4. L'Amministrazione provinciale assicura che il Comitato, in collaborazione con l'Osservatorio regionale prezzi e consumi, rediga annualmente una relazione sull'andamento dei prezzi amministrati e concordati nonchè sulle esigenze e sui problemi manifestatisi nell'esercizio delle funzioni subdelegate, da trasmettere alla Giunta regionale.
5. I provvedimenti assunti dal Comitato sono definitivi e di essi viene inviata copia al Commissario del Governo ed al Presidente della Giunta regionale e al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione; hanno efficacia dal giorno della pubblicazione, salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.
Art. 3 Commissione consultiva provinciale prezzi.

1. Il Comitato provinciale prezzi si avvale della Commissione consultiva provinciale prezzi, istituita presso la camera di commercio di ogni provincia, composta da:
a) il presidente della camera di commercio o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante dell'ANCI Veneto scelto tra i sindaci di uno dei comuni della provincia;
c) un funzionario dell'intendenza di finanza;
d) un funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
f) un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
g) un funzionario del dipartimento per il commercio e i mercati della Regione;
h) un funzionario dell'Amministrazione provinciale;
i) un rappresentante del CISPELVeneto;
l) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle categorie degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione;
m) un rappresentante dei consumatori;
n) un componente scelto dal Consiglio provinciale da una rosa di candidati designati, uno per ciascuno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.
o) un rappresentante dell'ufficio provinciale del genio civile.
2. La Commissione esprime pareri obbligatori su tutti i provvedimenti ed iniziative in materia di controllo dei prezzi in ambito provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; inoltre svolge, su richiesta del Comitato, compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni del Comitato stesso.
Art. 4 Procedure di funzionamento.

1. Il Comitato e la Commissione, nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni.
2. Le riunioni della Commissione e del Comitato in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della Commissione e del Comitato almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.
4. La decadenza da componente della Commissione e del Comitato viene dichiarata con provvedimento della Giunta provinciale nelle seguenti ipotesi:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
b) in caso di revoca da parte degli organismi o enti che hanno preceduto alla designazione;
c) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
5. Ogni componente che faccia parte rispettivamente della Commissione e del Comitato in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un ente pubblico può essere sostituito con delega da un membro dello stesso ufficio o ente.
6. Per ogni componente del Comitato e della Commissione diverso da quelli di cui al comma 5 è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
7. Le funzioni di segretario del Comitato e della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
8. Ai componenti della Commissione e del Comitato spetta un gettone di presenza determinato ai sensi delle leggi regionali 6 agosto 1987, n. 38 e 10 giugno 1991, n. 12.
Art. 5 Competenze regionali.

1. La Giunta regionale:
a) esercita ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e vigilanza in ordine alle funzioni subdelegate alle Province;
b) emana direttive per la puntuale applicazione degli accordi stipulati a livello regionale con le associazioni di categoria interessate, delle determinazioni e delle direttive impartite dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE e dal CIP;
c) verifica che venga predisposta la relazione annuale di cui al comma 4 dell'art. 2;
d) propone al CIPE l'eventuale controllo dei prezzi su alcuni beni o servizi.
2. In caso di accertato inadempimento, o inosservanza delle direttive statali e regionali da parte dell'Amministrazione provinciale, il presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali, adotta in via sostitutiva i singoli atti.
3. Nelle ipotesi di grave inadempimento, o di persistente inerzia o inosservanza di direttive statali o regionali da parte delle amministrazioni provinciali, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, la revoca della subdelega.
Art. 6 Abrogazione.
Art. 7 Disposizioni transitorie.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti delle province devono procedere alla nomina del Comitato e della Commissione di cui agli artt. 2 e 3.
2. I Comitati provinciali prezzi e le Commissioni consultive provinciali prezzi attualmente in carica, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi organi di cui agli artt. 2 e 3.
Art. 8 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.

CAPO II
Modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 " Interventi in materia di tutela dei consumatori"


Art. 9 Modifica dell'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modificazioni.
1. L'art. 5 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 , come modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 è così sostituito:
"Art. 5 - Osservatorio dei prezzi e dei consumi.
L'osservatorio dei prezzi e dei consumi istituito presso la Giunta regionale svolge i seguenti compiti:
a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi con particolare riferimento a quelli alimentari;
b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del controllo dei dati sul fabbisogno alimentare di cui al decimo comma - lett. a), dell'art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e su prezzi avvalendosi anche degli enti locali, territoriali e non territoriali, che dispongono di idonee strutture tecnico-scientifiche, i cui risultati sono portati a conoscenza dei consumatori;
d) esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi, sorvegliati e disciplinati.
I programmi dell'attività dell'Osservatorio sono discussi con la Consulta di cui all'art. 3.
Per realizzare quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale può disporre l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, ricerche e verifiche.
La Giunta regionale può a tal fine dare incarico a istituti universitari e loro strutture organizzative interne individuate, ai sensi del loro ordinamento, a istituti o enti di studio e di ricerca, pubblici o privati, a enti locali, a società ed esperti dotati delle necessarie qualificazioni tecnico-scientifiche.
Per il funzionamento dell'Osservatorio la Giunta regionale si avvale della collaborazione delle province, dei comuni, delle unità locali socio sanitarie, e delle camere di commercio secondo le rispettive competenze.".




SOMMARIO