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Legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 (BUR n. 53/1993)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 'Disciplina della viabilità silvo-pastorale'

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 (BUR n. 53/1993) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, n. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVOPASTORALE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 (BUR n. 53/1993) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, n. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE"


Art. 1 - Modifica dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , sono aggiunte le parole: "fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi".
Art. 2 - Modifica dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .

1. L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , è così sostituito:
"Art. 2 - Strade silvo-pastorali.
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvo-pastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvo-pastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
f) i prati, i prati-pascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito.".
Art. 3 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole "strade silvo-pastorali" sono aggiunte le parole "di cui al comma 1 dell'art. 2".
Art. 4 - Modifica dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .

1. L'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è così sostituito:
"Art. 4 - Disciplina della circolazione.
1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei prati-pascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.".
Art. 5 - Modifica all'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole "Tale piano" sono inserite le seguenti parole "è riferito alle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed".
Art. 6 - Modifica dell'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .

1. L'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è così sostituito:
"Art. 7 - Sanzioni amministrative.
1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'art. 4;
b) da lire 50.000 a lire 500.000 per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4;
c) da lire 100.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.
2. Per l'applicazione delle sanzioni, valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689".
3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50%:
a) al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
b) alle Comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricomprese alle Province.".
Art. 7 - Proroga dei termini.

1. Il termine di un anno previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 , è consentita l'apertura di nuove strade silvo-pastorali per i cui progetti fosse concluso positivamente, alla data del 31 marzo 1992, il relativo procedimento.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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