crv_sgo_leggi

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)

Norme sulle tariffe relative a prestazioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina veterinaria, di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifica degli articoli 8 e 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)

NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, n. 54

Art. 1 Determinazione delle tariffe.

1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medicolegali, effettuate nell'interesse di privati in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 77 e 31 maggio 1980, n. 78 nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.
2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.

Art. 2 Abrogazione di norme.

1. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
2. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
3. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 1993, n. 20 (BUR n. 54/1993)

NORME SULLE TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI MEDICINA VETERINARIA, DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, n. 78 E DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1982, n. 54


Art. 1 Determinazione delle tariffe.

1. Le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medicolegali, effettuate nell'interesse di privati in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, di cui alle leggi regionali leggi regionali 31 maggio 1980, n. 77 e 31 maggio 1980, n. 78 - nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 nonchè gli accertamenti e le indagini di cui alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , sono determinate dalla Giunta regionale, tenute presenti anche le determinazioni delle tariffe e dei diritti emanati con il decreto del Ministero della sanità del 14 febbraio 1991.
2. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aumentate annualmente in tutto o in parte, dalla Giunta regionale in misura non superiore al 20% degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non superiore alla percentuale eventualmente disposta con norma specifica definita dallo Stato.
Art. 2 Abrogazione di norme.

1. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
2. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 .
3. E' abrogato il secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 .


SOMMARIO