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Legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 (BUR n. 54/1993)

Modifica della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 concernente 'Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali', e successive modificazioni e integrazioni

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 (BUR n. 54/1993) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, n. 6 CONCERNENTE "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 , operata dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 (BUR n. 54/1993) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 1979, n. 6 CONCERNENTE "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI


Art. 1 - Modifica dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 .

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 , come sostituito dalla legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 , è così sostituito:
"Ai consiglieri regionali, inviati in missione fuori dal Comune di residenza, escluso il capoluogo di Regione, spetta un'indennità giornaliera in misura pari a quella stabilita per le qualifiche indicate al punto I della Tab. A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal Ministero del Tesoro, a norma del sesto comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.".
Art. 2 - Modifica dell'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 .

1. L'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 , così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1983, n. 41 , è così sostituito:
"A decorrere dall'1 gennaio 1994 la misura dell'indennità giornaliera di cui all'art. 1 è rideterminata annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza entro il limite del dieci per cento, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'ISTAT per il mese di gennaio dell'anno immediatamente precedente.".
Art. 3 - Modifica dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 .

1. L'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 è così sostituito:
"I soggetti di cui all'art. 1 che facciano uso del proprio mezzo di trasporto hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e al rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.".
Art. 4 - Decorrenza.

1. Le disposizioni recate dagli artt. 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale.


SOMMARIO