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Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 (BUR n. 55/1993)

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti

Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 (BUR n. 55/1993)

PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI (1) (2) (3) (4)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto regolamenta con la presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche. ( 5)

Art. 2 - Strumenti urbanistici.

1. Negli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le distanze di rispetto di cui all'articolo 4. ( 6)

Art. 3 - Procedimento di intesa.

1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta dalla vigente normativa.

Art. 4 - Distanze di rispetto dagli elettrodotti. (7)

1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2. ( 8)
2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m. da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia superiore a 0.2 microtesla. ( 9)
3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.
4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.
5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.

Art. 5 - Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

Art. 6 - Misure di salvaguardia. (10)

1. All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale. ( 11)
1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dotazione di servizi igienici nonché le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma e copertura di scale esterne. ( 12) ( 13)
1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché non comportino :
a) l'aumento delle unità immobiliari;
b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto. ( 14)
1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 . ( 15)


Note

( 1) La Regione Veneto, con ricorso n. 22/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 a seguito dell’entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n. 222/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo, ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 223/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007), ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 45/2005), in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con cui è stato ribadito l’effetto abrogativo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 derivato dalla modifica dei princìpi fondamentali nella materia da essa disciplinata.
( 2) Titolo così riformulato da art. 18, comma 1, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 .
( 3) I termini di applicazione della legge sono stati prorogati al 1° gennaio 1995 dall’art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7 che ha altresì previsto la caducazione degli effetti nel frattempo prodotti; al 1° gennaio 1996 dall’art. 43 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; al 1° gennaio 1997 dall’art. 32 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ; al 1° gennaio 2000 dal comma 1 dell’art. 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . La disciplina del regime transitorio nell’applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 prevista nei commi successivi dell’articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e censurata dal Governo è stata oggetto di un autonomo progetto di legge anch’esso rinviato, riapprovato dal Consiglio regionale e impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 382/1999 che ha respinto le eccezioni di incostituzionalità il progetto di legge è diventato la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 cui si rinvia.
( 4) L'art. 79 comma 1 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 di una legge recante un testo unico di disciplina organica della materia, resta ferma la ripartizione di competenza fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionale vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.
( 5) Articolo così sostituito da art. 18, comma 2, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 .
( 6) Articolo così modificato da art. 18, comma 3, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 ; per la disciplina da applicare in via transitoria vedi anche la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 .
( 7) La Regione Veneto, con ricorso n. 22/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 a seguito dell’entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n. 222/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo, ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 223/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007), ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 45/2005), in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con cui è stato ribadito l’effetto abrogativo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 derivato dalla modifica dei princìpi fondamentali nella materia da essa disciplinata.
( 8) Comma così sostituito da comma 1 art. 98 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 9) Comma così sostituito da comma 1 art. 98 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 10) La Regione Veneto, con ricorso n. 22/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 30/2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 a seguito dell’entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n. 222/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo, ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 223/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2007), ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 45/2005), in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con cui è stato ribadito l’effetto abrogativo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 derivato dalla modifica dei princìpi fondamentali nella materia da essa disciplinata.
( 11) Articolo così sostituito da art. 18, comma 4, legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 ,
( 12) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1 .
( 13) Lettera così modificata dal comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
( 14) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1 .
( 15) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1 . La legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.


SOMMARIO
Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 (BUR n. 55/1993)

PREVENZIONE DEI DANNI ALLA SALUTE DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di salvarguardare la salubrità , l' igiene e la sicurezza negli ambiti di vita e di lavoro, adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti
Art. 2 - Strumenti urbanistici.

1. Negli strumenti urbanistici generali e attuativi, e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le distanze di rispetto di cui all'articolo 4.
Art. 3 - Procedimento di intesa.

1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.
2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta dalla vigente normativa.
Art. 4 - Distanze di rispetto dagli elettrodotti.
1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 380 kV la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è ridotta in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all' esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla. è mantenuto ad una distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2.
2. Nel caso di elettrodotti di tensione inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è ridotta in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all' esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla.
3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.
4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.
5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.
Art. 5 - Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.
Art. 6 - Misure di salvaguardia.

1. Nelle fasce di rispetto di cui all' articolo 4, nessun fabbisogno può essere adibito ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.


SOMMARIO