crv_sgo_leggi

Legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 (BUR n. 57/1993)

Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico

Legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 (BUR n. 57/1993)

NORME DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362, SUL RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO

Art. 1 Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari.

1. L'apertura di farmacie, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha sostituito l'articolo 104 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è consentita in presenza di motivate condizioni di viabilità e di collegamenti e semprechè il nucleo abitativo da servire sia di almeno 1.500 abitanti e la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalla più vicina farmacia esistente.
2. Le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza, qualora vengano riassorbite nel numero complessivo delle farmacie stabilite in base al nuovo parametro della popolazione fissato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono normalizzate ad ogni effetto, ivi compresa la facoltà di richiedere un eventuale trasferimento.
3. Non possono essere trasferite in una sede diversa le farmacie istituite a norma dell'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e che non sia possibile considerare riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, fatta eccezione per le ipotesi in cui sia riconosciuto, con provvedimento della Giunta regionale, adeguatamente motivato, il venir meno dei presupposti che hanno legittimato l'istituzione delle farmacie ai sensi del citato articolo 104.

Art. 2 Decentramento delle farmacie.

1. In caso di nuova determinazione della zona delle sedi farmaceutiche o di trasferimento di farmacie di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, i Comuni, le Unità locali socio sanitarie e gli ordini dei farmacisti sono tenuti ad esprimere parere alla Regione entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine la Regione provvede prescindendo dal parere.
2. Il trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo è autorizzato dalla Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito bando inviato alle farmacie del Comune, al Comune, all'ULSS e al competente ordine dei farmacisti, con invito a presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del medesimo nel Bollettino ufficiale della regione apposita domanda, a favore del titolare di farmacia che abbia conseguito il maggior punteggio a norma dell'articolo 3.

Art. 3 Procedure concorsuali per il trasferimento di farmacie.

1. La graduatoria dei candidati al trasferimento di cui all'articolo 2 è effettuata da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia interessata;
c) un farmacista designato dall'Associazione provinciale titolari di farmacia.
2. Esercita le funzioni di segretario un dipendente della Regione o dell'ULSS territorialmente competente di livello non inferiore al settimo.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria la Commissione dispone, per ciascun candidato, di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, da attribuire sulla base dei seguenti criteri:
a) media dell'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti dalla farmacia nel quinquennio antecedente la domanda, fino a punti 40 in proporzione inversa all'entità dei corrispettivi;
b) decremento della popolazione nella zona nell'ultimo quinquennio, fino a punti 30 in proporzione inversa;
c) minor distanza dalla farmacia più vicina, fino a punti 10 in proporzione inversa;
d) maggior numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda, fino a punti 10;
e) sussistenza di un provvedimento esecutivo di sfratto, punti 10.
4. Oltre alla domanda di trasferimento, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia autenticata, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti dalla farmacia negli ultimi cinque anni;
b) certificato rilasciato dal Comune comprovante l'avvenuto decremento della popolazione della zona nell'ultimo quinquennio;
c) certificato rilasciato dal Comune attestante la distanza rispetto alla farmacia più vicina;
d) certificato rilasciato dall'ULSS attestante gli anni di servizio espletati nei locali della farmacia gestita all'atto della domanda;
e) eventuale provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della farmacia.
5. La Commissione è tenuta a rassegnare la graduatoria dei candidati alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'insediamento, a pena di decadenza. In caso di impedimento di un Commissario a partecipare ai lavori della Commissione la Giunta regionale provvederà alla immediata sostituzione del medesimo.
6. Spetta ai componenti della Commissione di cui al presente articolo un compenso pari a quello fissato per le Commissioni esaminatrici di cui al numero 2) del primo comma dell' art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 .
7. Sulla base della graduatoria definita a norma dei commi precedenti, la Giunta regionale delibera l'assegnazione della sede farmaceutica al candidato risultato vincitore, demandando all'ULSS territorialmente competente l'esecuzione del provvedimento, secondo quanto stabilito per l'apertura di nuove farmacie.

Art. 4 Istituzione di dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali.

1. La Giunta regionale individua i dispensari farmaceutici stagionali di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che possano essere autorizzati nelle stazioni di soggiorno e di cura o balneari o comunque d'interesse turistico.
2. Il dispensario farmaceutico stagionale può essere autorizzato solo nelle stazioni di cui al comma 1 con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti e a condizione che la media giornaliera, riferita all'ultimo triennio, delle presenze turistiche nel mese di maggior afflusso non sia inferiore a 1.500 presenze medie giornaliere.
3. Nelle stazioni di soggiorno con popolazione superiore a 12.500 abitanti, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura stagionale di una farmacia succursale qualora le presenze turistiche come sopra calcolate risultino superiori alle 4.000 presenze giornaliere.

Art. 5 Gestione dei dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali.

1. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale di cui all'articolo 4 è affidata al titolare della farmacia più vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza.
2. Qualora tutti i titolari delle farmacie viciniori rinuncino alla gestione del dispensario farmaceutico, all'affidamento del medesimo si provvederà tramite pubblico concorso tra i titolari delle farmacie della Provincia ai sensi dell'art. 117 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
3. La farmacia succursale di cui al comma 3 dell'articolo 4 dovrà sempre essere assegnata tramite pubblico concorso a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6 Autorizzazione alla sostituzione.

1. L'autorizzazione alla sostituzione del titolare della farmacia con altro farmacista di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, s'intende concessa decorsi quindici giorni dal ricevimento della motivata domanda senza che l'ULSS competente abbia apposto un esplicito diniego o chiesto chiarimenti o documenti integrativi.
2. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di documenti integrativi, l'autorizzazione s'intende concessa decorsi otto giorni dalla data di ricevimento dei medesimi.

Art. 7 Norma finanziaria.

omissis ( 1)


Note

( 1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 (BUR n. 57/1993)

NORME DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362, SUL RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO



Art. 1 Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari.

1. L'apertura di farmacie, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che ha sostituito l'articolo 104 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è consentita in presenza di motivate condizioni di viabilità e di collegamenti e semprechè il nucleo abitativo da servire sia di almeno 1.500 abitanti e la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalla più vicina farmacia esistente.
2. Le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza, qualora vengano riassorbite nel numero complessivo delle farmacie stabilite in base al nuovo parametro della popolazione fissato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono normalizzate ad ogni effetto, ivi compresa la facoltà di richiedere un eventuale trasferimento.
3. Non possono essere trasferite in una sede diversa le farmacie istituite a norma dell'art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e che non sia possibile considerare riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, fatta eccezione per le ipotesi in cui sia riconosciuto, con provvedimento della Giunta regionale, adeguatamente motivato, il venir meno dei presupposti che hanno legittimato l'istituzione delle farmacie ai sensi del citato articolo 104.
Art. 2 Decentramento delle farmacie.

1. In caso di nuova determinazione della zona delle sedi farmaceutiche o di trasferimento di farmacie di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, i Comuni, le Unità locali socio sanitarie e gli ordini dei farmacisti sono tenuti ad esprimere parere alla Regione entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine la Regione provvede prescindendo dal parere.
2. Il trasferimento di una farmacia in una zona di nuovo insediamento abitativo è autorizzato dalla Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito bando inviato alle farmacie del Comune, al Comune, all'ULSS e al competente ordine dei farmacisti, con invito a presentare, entro 45 giorni dalla pubblicazione del medesimo nel Bollettino ufficiale della regione apposita domanda, a favore del titolare di farmacia che abbia conseguito il maggior punteggio a norma dell'articolo 3.
Art. 3 Procedure concorsuali per il trasferimento di farmacie.

1. La graduatoria dei candidati al trasferimento di cui all'articolo 2 è effettuata da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:
a) un dirigente regionale che la presiede;
b) un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia interessata;
c) un farmacista designato dall'Associazione provinciale titolari di farmacia.
2. Esercita le funzioni di segretario un dipendente della Regione o dell'ULSS territorialmente competente di livello non inferiore al settimo.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria la Commissione dispone, per ciascun candidato, di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, da attribuire sulla base dei seguenti criteri:
a) media dell'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti dalla farmacia nel quinquennio antecedente la domanda, fino a punti 40 in proporzione inversa all'entità dei corrispettivi;
b) decremento della popolazione nella zona nell'ultimo quinquennio, fino a punti 30 in proporzione inversa;
c) minor distanza dalla farmacia più vicina, fino a punti 10 in proporzione inversa;
d) maggior numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda, fino a punti 10;
e) sussistenza di un provvedimento esecutivo di sfratto, punti 10.
4. Oltre alla domanda di trasferimento, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia autenticata, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti dalla farmacia negli ultimi cinque anni;
b) certificato rilasciato dal Comune comprovante l'avvenuto decremento della popolazione della zona nell'ultimo quinquennio;
c) certificato rilasciato dal Comune attestante la distanza rispetto alla farmacia più vicina;
d) certificato rilasciato dall'ULSS attestante gli anni di servizio espletati nei locali della farmacia gestita all'atto della domanda;
e) eventuale provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della farmacia.
5. La Commissione è tenuta a rassegnare la graduatoria dei candidati alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'insediamento, a pena di decadenza. In caso di impedimento di un Commissario a partecipare ai lavori della Commissione la Giunta regionale provvederà alla immediata sostituzione del medesimo.
6. Spetta ai componenti della Commissione di cui al presente articolo un compenso pari a quello fissato per le Commissioni esaminatrici di cui al numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 .
7. Sulla base della graduatoria definita a norma dei commi precedenti, la Giunta regionale delibera l'assegnazione della sede farmaceutica al candidato risultato vincitore, demandando all'ULSS territorialmente competente l'esecuzione del provvedimento, secondo quanto stabilito per l'apertura di nuove farmacie.
Art. 4 Istituzione di dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali.

1. La Giunta regionale individua i dispensari farmaceutici stagionali di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, che possano essere autorizzati nelle stazioni di soggiorno e di cura o balneari o comunque d'interesse turistico.
2. Il dispensario farmaceutico stagionale può essere autorizzato solo nelle stazioni di cui al comma 1 con popolazione residente non superiore a 12.500 abitanti e a condizione che la media giornaliera, riferita all'ultimo triennio, delle presenze turistiche nel mese di maggior afflusso non sia inferiore a 1.500 presenze medie giornaliere.
3. Nelle stazioni di soggiorno con popolazione superiore a 12.500 abitanti, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura stagionale di una farmacia succursale qualora le presenze turistiche come sopra calcolate risultino superiori alle 4.000 presenze giornaliere.
Art. 5 Gestione dei dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali.

1. La gestione del dispensario farmaceutico stagionale di cui all'articolo 4 è affidata al titolare della farmacia più vicina o, in caso di rinuncia, ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza.
2. Qualora tutti i titolari delle farmacie viciniori rinuncino alla gestione del dispensario farmaceutico, all'affidamento del medesimo si provvederà tramite pubblico concorso tra i titolari delle farmacie della Provincia ai sensi dell'art. 117 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
3. La farmacia succursale di cui al comma 3 dell'articolo 4 dovrà sempre essere assegnata tramite pubblico concorso a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 6 Autorizzazione alla sostituzione.

1. L'autorizzazione alla sostituzione del titolare della farmacia con altro farmacista di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 362, s'intende concessa decorsi quindici giorni dal ricevimento della motivata domanda senza che l'ULSS competente abbia apposto un esplicito diniego o chiesto chiarimenti o documenti integrativi.
2. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di documenti integrativi, l'autorizzazione s'intende concessa decorsi otto giorni dalla data di ricevimento dei medesimi.
Art. 7 Norma finanziaria.

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al Cap. 3002 del bilancio regionale per l'anno 1993.
2. Per gli anni successivi lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio.


SOMMARIO