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Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni

Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 1 Finalità e campo di applicazione.

1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ. ( 1)
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori". ( 2)

Art. 2 Comunicazione. (3)

1. Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell’ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell’apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

Art. 3 Autorizzazione. (4)

1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l’impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.
3. Gli Enti locali collaborano con l’Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l’installazione di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l’esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.

Art. 4 Istruttoria.

omissis ( 5)

Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione.

omissis ( 6)

Art. 6 Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. (7)

1. L’attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.
2. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell’impianto.
3. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell’impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Art. 7 - Norma transitoria.

omissis ( 8)

Art. 8 - Sanzioni. (9)

1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.
2. I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.
3. Le entrate regionali derivanti dall’applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” - Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 9 Norma finale.

omissis ( 10)



Note

( 1) Comma così sostituito da comma 1 art. 65 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 2) Comma aggiunto dall'art.7, comma 1, legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .
( 3) Articolo così sostituito da comma 1 art. 66 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . In precedenza sostituito da comma 1 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 4) Articolo così sostituito da comma 1 art. 67 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . In precedenza modificato da art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 e da art. 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 5) Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . In precedenza sostituito da comma 3 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 6) Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 7) Articolo così sostituito da comma 1 art. 68 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . In precedenza sostituito da comma 4 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . In precedenza sostituito dal comma 1 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 9) Articolo sostituito da comma 1 art. 69 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 . In precedenza sostituito da comma 2 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 10) Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 (BUR n. 58/1993)

TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI


Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.
1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.
Art. 2 - Comunicazione.
1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono comunicare alla sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell' apparato. La stessa sezione di fisica trasmette copia della comunicazione al dipartimento regionale per l' igiene pubblica.
2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.
Art. 3 - Autorizzazione.
1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale
2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere inoltrata al dipartimento regionale per l'igiene pubblica, tramite la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, del luogo in cui si intende installare o modificare l'impianto.
3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante:
a) schede A e B, come modelli allegati;
b) schema dei componenti del sistema d'antenna, con le dimensioni lineari dei singoli elementi radianti;
c) pianta in scala 1: 10.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza utilizzata, della posizione del sistema d'antenna;
d) pianta in scala 1: 2.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico, della posizione del sistema d'antenna, per ciascuna frequenza utilizzata, delle abitazioni, con indicati i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle vicinanze dei sistemi d'antenna, fino ad una distanza di almeno 500 metri da questa.
4. All'istanza è allegata, ove prevista, la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
5. L'istruttoria tecnica ed amministrativa è espletata dal dipartimento regionale per l'igiene pubblica, che si avvale, per il parere radioprotezionistico, della sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, competente per territorio.
Art. 4 - Istruttoria.
1. Sulla base della documentazione ricevuta la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'art. 3 ai fini del rilascio dell' autorizzazione.
2. Gli oneri derivanti dalla attività prestata dalle sezioni di fisica del presidio multizonale di prevenzione, sono a carico del titolare dell' impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , come modificata dall'art. 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 .
Art. 5 - Limiti massimi ammissibili di esposizione.
1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:
Frequenza
f (MegaHertz)
Intensità efficaci
di campo imperturbato
E (V/ m) H (A/ m)
Densità di potenza
dell'onda piana equivalente
P eq (W/ m 2)
0,1 - 1
87
0,23/ f 1/ 2
-
> 1 - 10
87/ f 1/ 2
0,23/ f 1/ 2
-
> 10 - 400
27,5
0,073
2
> 400 - 2000
1,375 f 1/ 2
0,0037 f 1/ 2
f/ 200
> 2000 300.000
61
0,16
10

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente R i relativo all'i-esima sorgente operante a frequenza f i è definito in funzione della frequenza dalle formule:
a) R i= E i/E max oppure R i= H i/H max
per 100 kiloHertz ≤ fi < 10 MegaHertz;
b) R i=( E i/E max) 2 oppure R i=( H i/Hmax) 2 oppure R i=( P eq) i/(P eq) max
per 10 MegaHertz ≤ f i< 300 GigaHertz

3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:
I= іR i ≤ 1
4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.
Art. 6 - Verifiche dei limiti massimi di esposizione.
1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, il dipartimento regionale per l'igiene pubblica, per il tramite della competente sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.
2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell’impianto.
3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione.
4. Nei casi previsti dal comma 2, la competente sezione di fisica trasmette i risultati e le valutazioni al dipartimento regionale per l'igiene pubblica ed al titolare dell'impianto.
Art. 7 - Norma transitoria.
1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo delle comunicazione prevista dall'art. 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati nell'art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro sei mesi dalla suddetta data, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall'art. 5
Art. 8 - Sanzioni.
1. L'installazione o la modifica degli impianti previsti dall'articolo 3 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, da lire 1 milione a lire 10 milioni.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta regionale, che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti..
3. Il Presidente della Giunta Regionale ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante la demolizione o la riduzione a conformità , delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in conformità della medesima.

Art. 9 - Norma finale.
1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonchè di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.


















ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, n. 29 , RELATIVA A:





TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI

SCHEDA A
(ex art. 3)


DATI ANAGRAFICI


Emittente (nome commerciale) _______________________________________
Titolare/Legale Rappresentante _______________________________________
Via ____________________________________________ n. _______________
Ca.p. ___________ Città ____________________________________________
Prov. ______________________________N. Tel.________________________



DATI TECNICI

Emittente ______________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________
Località _______________________________________________________________
Frequenza in MegaHertz __________________________________________________
Altezza del centro elettrico del sistema irradiante da terra, in metri: ________________
Potenza massima efficace all'apparato d'antenna in kW: _________________________
Quota sul livello del mare del punto di installazione: ____________________________
Direzione di massimo irraggiamento ______ (in gradi rispetto al Nord e in senso orario)
Guadagno d'antenna in decibel _____________________________________________

Polarizzazione: _ orizzontale _ verticale (barrare la casella)
Ubicazione dell'impianto preesistente più vicino:

Distanza dal punto di installazione: _______________
Azimut (rispetto al nord geografico): ______________


Data ____________

Il Titolare/Il Legale Rappresentante
____________________________

SCHEDA B1
(ex art. 3)

DIAGRAMMA ORIZZONTALE
0°________________
120°________________
240°________________
10°________________
130°________________
250°________________
20°________________
140°________________
260°________________
30°________________
150°________________
270°________________
40°________________
160°________________
280°________________
50°________________
170°________________
290°________________
60°________________
180°________________
300°________________
70°________________
190°________________
310°________________
80°________________
200°________________
320°________________
90°________________
210°________________
330°________________
100°________________
220°________________
340°________________
110°________________
230°________________
350°________________


360°________________

I valori riportati sono espressi in:

_ dB _W/Wo _ E/Eo
(Barrare la casella corrispondente)
con dB = 10log(W/Wo) = 20log(E/Eo)

essendo W la potenza efficace che occorrerebbe irradiare isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre Wo è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.
0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.


Data ________________

Il Titolare/Il Legale Rappresentante
_____________________________

SCHEDA B2
(ex art. 3)
DIAGRAMMA VERTICALE

0°_______________
16°_______________
1°_______________
17°_______________
2°_______________
18°_______________
3°_______________
19°_______________
4°_______________
20°_______________
5°_______________
21°_______________
6°_______________
22°_______________
7°_______________
23°_______________
8°_______________
24________________
9°_______________
25°_______________
10°_______________
26°_______________
11°_______________
27°_______________
12°_______________
28°_______________
13°_______________
29°_______________
14°_______________
30°_______________
15°_______________



I valori riportati sono espressi in:
_ dB _ W/Wo _ E/Eo
(Barrare la casella corrispondente)
con dB = 10log(W/Wo) = 20log(E/Eo)

essendo W la potenza efficace che occorrerebbe irradiare isotropamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre Wo è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.
Il diagramma è da compilare solo se l'emissione utile è entro 30° di abbassamento e deve essere relativo alla direzione di massimo irraggiamento, 0° indicando la direzione orizzontale e gli angoli successivi l'abbassamento.


Data _______________

Il Titolare/Il Legale Rappresentante
____________________________


SOMMARIO