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Legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 (BUR n. 58/1993)

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 'Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale' e successive modificazioni e integrazioni

Legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 (BUR n. 58/1993) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , operata dall’articolo 50, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 (BUR n. 58/1993) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI



Art. 1 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come modificato dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 .

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come aggiunto dall'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 è così sostituito:
"Per le concessioni di linea di trasporto pubblico di preminente interesse regionale e di particolare valenza bacinale hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni, i concessionari di cui alle lettere a) e b) del primo comma.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come modificato dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 .

1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come modificato dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 , è così sostituito:

"Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.
1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.
2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131.
4. Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.
5. Possono essere previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai 60 anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con un grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato.
6. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione, di cui al comma 5 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno.
7. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 5 le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, cumulato con gli altri redditi imponibili ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno.
8. Al fine di cui ai commi 5, 6 e 7 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
9. Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria e per gli invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80%, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.
10. Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.
11. La Giunta regionale determina, sentite le autorità di bacino, le modalità di rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione.".
Art. 3 - Abrogazioni.

1. L'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 è abrogato.
2. La legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 è abrogata.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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