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Legge regionale 20 luglio 1993, n. 32 (BUR n. 61/1993)

Approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 dell'Ente parco dei Colli Euganei, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9

Legge regionale 20 luglio 1993, n. 32 (BUR n. 61/1993) (Bilancio) (Abrogata)

APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1993 DELL'ENTE PARCO COLLI EUGANEI, AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, n. 9 .

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 luglio 1993, n. 32 (BUR n. 61/1993) (Bilancio)

APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1993 DELL'ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI, AI SENSI DEL COMMA 2, DELL'ART. 17, DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1993, n. 9



Articolo 1

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995" è approvata la deliberazione n. 2 del 23 aprile 1993 dell'Ente parco dei colli euganei relativa a: "Variazione al bilancio di previsione 1993", allegata alla presente legge.
Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dall'1 gennaio 1993.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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