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Legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 (BUR n. 68/1993)

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , recante 'Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 'Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia''

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 (BUR n. 68/1993) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 , RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE ATTRIBUITE AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 "NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA"".

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla 27 febbraio 1990, n. 17.


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 (BUR n. 68/1993) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 1990, n. 17 , RECANTE "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE ATTRIBUITE AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 "NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA" "



Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è così sostituito:
"Articolo 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, della legge 29 novembre 1984, n. 798, della legge 8 novembre 1991, n. 360, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798/1984, nella seduta del 16 novembre 1988.".
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .

1. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è così sostituito:
"Articolo 5 - Attuazione degli interventi.
1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonchè affidarle in concessione ad altri enti pubblici.
3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonchè la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.
4. Nei casi di cui al comma 2, a modifica di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 42/1984, le spese generali possono essere riconosciute fino ad un massimo del 10 per cento.
5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze od imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 .

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 , è così sostituito:
"1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli interventi, viene esercitata dalla Giunta regionale, attraverso le proprie strutture".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è abrogato.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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