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Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38 (BUR n. 68/1993)

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni 'Ordinamento dei servizi dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene'

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38 (BUR n. 68/1993) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI "ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO LATTIERO CASEARIO E DI BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI DI THIENE".

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 , operata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38 (BUR n. 68/1993) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 14 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI "ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO LATTIERO CASEARIO E DI BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI DI THIENE"



Art. 1 - Istituzione del "Centro pilota per le produzioni di fermenti ad uso alimentare ed agricolo".
1. Nell'ambito della organizzazione amministrativa dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 , come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47 , è istituito il Centro pilota per la produzione di fermenti ad uso alimentare e agricolo.
Art. 2 - Variazioni dell'organico dell'Istituto.

1. In relazione alle esigenze del nuovo assetto organizzativo dovuto all'istituzione del Centro di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti variazioni all'organico dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.
2. La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente regionale è aumentata di n. 2 unità.
3. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 1 unità.
4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di 5 unità.
5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 1 unità.
Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

1. L'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47 è così sostituito:
"Art. 8 - Ruolo unico e qualifiche funzionali.
E' istituito il ruolo unico del personale dell'Istituto.
La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinata dalla seguente tabella:
- dirigente generale regionale. 1
- dirigente regionale. 5
- funzionario . 7
- istruttore direttivo. 13
- istruttore . 19
- collaboratore professionale. 7
- esecutore 4
- operatore 1
- ausiliario 1
Totale 58
Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della Regione.
Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'Istituto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
La copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Istituto è attuata prioritariamente, fatte salve le specifiche professionalità richieste, mediante trasferimento nel ruolo del medesimo istituto di personale dipendente dalla Regione e da enti regionali.".
Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le assegnazioni annualmente stabilite dalla legge di bilancio per le spese di funzionamento dell'Istituto e di cui al cap. 2146 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.


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