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Legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 (BUR n. 3/1993)

Intervento regionale a favore dell'Opera Pia Istituto per ciechi Luigi Configliachi

Legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 (BUR n. 3/1993) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELL'OPERA PIA ISTITUTO PER CIECHI LUIGI CONFIGLIACHI.

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 gennaio 1993, n. 4 (BUR n. 3/1993)

INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELL'OPERA PIA ISTITUTO PER CIECHI LUIGI CONFIGLIACHI


Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza regionale delle attività sociali svolte dall'Opera pia istituto per ciechi "Luigi Configliachi" di Padova, al fine di concorrere al riordino, rilancio ed impulso delle attività istituzionali dell'Ente concede un contributo straordinario di lire 2.500 milioni destinato al ripianamento della situazione economica, all'ammodernamento delle strutture e delle strumentazioni nonchè al miglioramento della ricettività per gli anziani auto e non autosufficienti prevalentemente minorati della vista.
2. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione delle attività di formazione professionale, di riabilitazione e di assistenza determina, con riferimento ai rispettivi capitoli di bilancio, criteri e modalità per l'assegnazione di risorse finanziarie da destinare all'attività dell'Istituto.


Art. 2 - Modalità di concessione ed erogazione del contributo.

1. L'assegnazione del contributo straordinario è deliberata dalla Giunta regionale sulla base del programma di interventi elaborato dall'Istituto.
2. Il contributo straordinario per gli interventi di investimento è liquidato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.
3. Il contributo straordinario per gli interventi di ripianamento della situazione economica e di promozione è liquidato secondo le seguenti modalità:

a) nella misura dell'80% dopo l'acquisita esecutività del provvedimento;
b) nella misura del 20% all'atto della presentazione della rendicontazione delle spese effettuate.


Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 2.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 1992:
a) 60009 "Quota del Fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione. Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche" per lire 1.500 milioni;
b) 61402 "Fondo regionale per i Servizi Sociali" per lire 1.000 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1992 è istituito il capapitolo 61414 denominato: "Contributo straordinario all'Opera pia istituto per ciechi Luigi Configliachi" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa, ed il capitolo 61415 denominato: "Contributo straordinario all'Opera pia - istituto per i ciechi Luigi Configliachi - somma finanziata con quota regionale del FSN" con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per competenza e per cassa.


Art. 4 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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