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Legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 (BUR n. 73/1993)

Modifiche della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive integrazioni e modificazioni

Legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 (BUR n. 73/1993) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITA’ 9 DICEMBRE 1977, N. 72 E SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Legge abrogata dall’articolo 62, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dal 1 gennaio 2002.


SOMMARIO
Legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 (BUR n. 73/1993) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE DI CONTABILITA’ 9 DICEMBRE 1977 N. 72 E SUE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.



Art. 1 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

1. All'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:
"Per far fronte a situazioni urgenti ed eccezionali, da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale all'Ente, la Giunta regionale trasmette, entro 3 giorni dall'adozione, la proposta di prelievo dal fondo di riserva di cassa al Consiglio regionale, che la esamina nella prima seduta utile.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

1. L'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:
"Art. 19 - Fondi globali.
1. Nel bilancio possono essere iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che siano approvati dal Consiglio entro il termine dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio stesso e che, comunque, siano entrati in vigore entro il termine dell'esercizio successivo.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzino le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 debbono essere tenuti distinti, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. I fondi globali non utilizzati e non utilizzabili entro i termini di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa.
5. Per i provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'esercizio successivo resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio, dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 22, secondo comma.".
Art. 3 - Introduzione dell'articolo 23/bis.

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è inserito il seguente articolo 23/bis:
"Art. 23/bis - Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie.
1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. Ad ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio, secondo le procedure di cui al comma primo dell'articolo 20.
2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali, di cui all'articolo 130 B del trattato istitutivo della Comunità Europea e degli altri strumenti finanziari comunitari.
3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che espongano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma o asse prioritario e per annualità, secondo le disposizioni di cui alle circolari del Ministero del Tesoro del 7 agosto 1990, n. 157311 e del 27 agosto 1991, n. 168202.
4. La Giunta regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni degli articoli dal 5 all'8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.".
Art. 4 - Introduzione dell'articolo 31/ter.

1. Dopo l'articolo 31/bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è inserito il seguente articolo 31 ter:
"Art. 31/ter - Scheda di analisi economico-finanziaria.
1. Tutti i progetti di legge, devono essere corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dal dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito, nella quale siano analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.
2. In particolare, la scheda deve contenere:
a) lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;
b) l'individuazione degli obiettivi fisici e dei risultati comunque misurabili che la legge intende realizzare e la loro coerenza con quanto stabilito dai documenti di programmazione comunitaria nazionale e regionale;
c) gli elementi e i criteri adottati per la quantificazione degli oneri, differenziati per spese correnti e d'investimento e secondo gli oneri di gestione indotti dagli interventi in conto capitale;
d) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge e i relativi organi e unità organizzative responsabili.
3. I disegni di legge e le proposte di legge che prevedano oneri a carattere continuativo e ricorrente, ivi compresi quelli relativi alle leggi di spesa di cui al primo comma dell'articolo 32, devono, altresì, indicare la spesa prevista per ciascuno degli esercizi cui si riferisce il bilancio pluriennale.
4. La scheda di analisi economico-finanziaria va predisposta anche in sede di redazione dei piani e dei progetti, previsti dalla vigente legislazione regionale, che rechino oneri a carico del bilancio, nonché dei provvedimenti di impegno di spesa assunti in attuazione dei piani di approvvigionamento previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 .
5. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, può richiedere la scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve fornirla tramite le strutture competenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine si prosegue nell'esame del progetto.
6. Alla fine di ogni esercizio, la scheda economico-finanziaria viene verificata a cura della struttura competente che ne comunica le risultanze al dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito ai fini delle stesura della relazione di cui all'articolo 103.".
Art. 5 - Modifica dell'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

1. L'articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è così sostituito:
"Art. 54 - Verifica degli atti di spesa.
1. Gli schemi degli atti amministrativi da cui possono derivare impegni di spesa sono comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, con l'indicazione dell'ammontare presunto della spesa, del creditore, del termine massimo di pagamento e degli elementi necessari, quali norme di legge, contratti o altre fonti, per poterne stabilire l'imputazione. Il dirigente della struttura competente è responsabile della mancata comunicazione.
2. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria deve prenotare l'impegno in corso di formazione, sempre che la spesa possa trovare regolare copertura. In caso contrario, il predetto dirigente rinvia i provvedimenti alla struttura competente, con le proprie osservazioni, suggerendo, ove possibile, le eventuali operazioni contabili da promuovere.
3. Gli atti recanti impegni di spesa, corredati dell'attestazione del responsabile del dipartimento competente che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, sono comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la registrazione del definitivo impegno contabile.
4. Prima di procedere alla registrazione, il dipartimento verifica la regolarità della documentazione, la legalità della spesa e in particolare la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di impegno, la giusta imputazione della spesa stessa e l'esistenza del fondo disponibile nel relativo capitolo. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria appone sul provvedimento il visto di avvenuta assunzione dell'impegno contabile di spesa.
5. Gli estremi della registrazione devono risultare anche sulla copia dell'atto da inviare alla Commissione di Controllo.
6. Al momento del pagamento finale di ciascun impegno di spesa, il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede direttamente a riportare in disponibilità del relativo capitolo di spesa, l'eventuale somma restante. Qualora il pagamento riguardi un residuo, il dipartimento provvede a registrare l'eventuale economia, fermo restando che la stessa non può essere utilizzata.".
Art. 6 - Introduzione dell'articolo 57/bis.

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è inserito il seguente articolo 57/bis:
"Art. 57/bis - Adempimenti conseguenti all'estinzione dell'obbligazione.
1. Nel caso in cui l'obbligazione da cui deriva l'impegno di spesa si estingua per qualsiasi causa, la Giunta regionale, su immediata segnalazione del dirigente del dipartimento competente ne prende atto e procede al disimpegno dandone tempestiva comunicazione al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per gli adempimenti di competenza.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno il dirigente del dipartimento competente procede alla puntuale verifica dei residui già perenti e di quelli da porre in perenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 83, e dà comunicazione delle risultanze al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, per gli adempimenti di competenza.
3. Il dirigente del dipartimento è personalmente responsabile della mancata osservanza degli adempimenti previsti dai commi primo e secondo.".
Art. 7 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

1. All'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è aggiunto il seguente sesto comma:
"Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione quando siano alla medesima notificate.".
Art. 8 - Modifica dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
1. Il primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:
"L'ordinativo di pagamento deve recare:
a) cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dar quietanza;
b) codice fiscale;
c) somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;
d) causale del pagamento;
e) indicazione dell'esercizio finanziario;
f) numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa;
g) estremi della deliberazione - con l'indicazione della esecutività della medesima - o di altro titolo valido in forza del quale l'ordinativo è emesso;
h) numero d'ordine progressivo e data d'emissione;
i) luogo dove il pagamento è da eseguire.".
Art. 9 - Modifica dell'articolo 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

1. All'articolo 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è aggiunto il seguente terzo comma:
"Le economie realizzatesi sui capitoli di spesa per contributi in annualità, finanziati con assegnazioni statali a destinazione vincolata sono iscritte sul bilancio dell'esercizio successivo in appositi capitoli di spese.".
Art. 10 - Modifica dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dalla legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64 .

1. Nel primo comma dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono omesse le parole: "nel corso di ogni semestre o".
2. Nel terzo comma dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono omesse le parole: "o per più accreditamenti emessi sullo stesso capitolo distintamente per competenza e residui".
3. Il quarto comma dell'articolo 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 è sostituito dai seguenti commi:
"Entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto il dirigente del dipartimento competente deve formulare un proprio parere circa la conformità degli interventi al provvedimento, e lo trasmette al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria. Nel caso in cui quest'ultimo accerti delle irregolarità, trasmette il rendiconto con la propria relazione al Segretario Generale della Programmazione per i conseguenti provvedimenti.
Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria acquisito il parere, verificata la legalità delle spese e la regolarità della documentazione, approva il rendiconto.".
Art. 11 - Modifica dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
1. Nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , le parole "deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "decreto del dirigente responsabile del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria".
2. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , le parole "deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "decreto del dirigente responsabile del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria".


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