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Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

Sommario: Legge Regionale 43/1993
S O M M A R I O
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Art. 1 Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .

1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1993, dalla tabella allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 Modifiche di leggi regionali riguardanti gli atti da pubblicare sul BUR.

1. Sono abrogati:
c) il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
2. omissis ( 2)
3. All' articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , è abrogato il periodo: "e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima.".
4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 sono abrogate le parole: "per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.".( 3)

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo".

1. L'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 8 , è sostituito dal seguente:
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica) ( 4)

Art. 4 Interventi per le Comunità Montane.

1. In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , e limitatamente al 1993, la somma di lire 3.500 milioni stanziati al capitolo 3110 del bilancio 1993 è ripartita, tra le Comunità montane, secondo un piano di interventi predisposto dalla Giunta regionale sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

1. L' articolo 100 della legge regionale n. 12/1991 è così sostituito:
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)

Art. 6 Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture.

(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)

Art. 7 Interventi nell'area polesana.

1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto sviluppo per conto della Regione, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , e in attuazione della politica di valorizzazione del ruolo degli enti locali nel settore dello sviluppo economicosociale, si autorizza la Giunta regionale a disporre la graduale cessione non onerosa, in misura paritaria al Comune di Rovigo e alla Provincia di Rovigo, delle quote di capitale sottoscritte nella società Centro servizi con sede in Rovigo, con il fondo speciale previsto dal cap. 20004 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 , con destinazione delle medesime alla realizzazione del programma regionale per le aree a declino industriale della Provincia di Rovigo di cui al regolamento CEE n. 2052/88 obiettivo n. 2.

Art. 8 Attività di elisoccorso.

omissis ( 5)

Art. 9 Smaltimento rifiuti solidi urbani.

1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", la Giunta regionale è autorizzata a contribuire al finanziamento dei maggiori costi derivanti dall'utilizzazione di impianti già avviati di trattamento e depurazione o stoccagio dei rifiuti per il periodo delle operazioni necessarie al collaudo dei medesimi.
2. omissis ( 6)

Art. 10 Disposizioni in materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .

1. Il comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 è così sostituito:
omissis ( 7)
2. Il comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 è così sostituito:
omissis ( 8)
3. Dopo il comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 9)

Art. 11 Strutture per anziani.

omissis ( 10)

Articolo 12 - Cultura.

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali, la Regione concorre alla realizzazione del Museo dell'automobile "Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo di lire 50 milioni da assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino (Cap. 70166).
2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 11)

Art. 13 Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , "Norme in materia di sport e tempo libero".

omissis ( 12)

Art. 14 Tutela dell'ambiente.

1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente (ICEF) per la realizzazione della IV Conferenza internazionale "Verso il Governo mondiale dell'Ambiente", alla quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).

Art. 15 Parchi e aree protette.

omissis ( 13)

Art. 16 Progetto comunitario Envireg.

omissis ( 14)

Art. 17 Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)

Art. 18 Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .

1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è così riformulato:"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
2. L' art. 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è così sostituito:
omissis ( 15)
3. All' articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , sono soppresse le parole "e attuativi" e la parola "fasce" è sostituita dalla parola "distanze".
4. L' articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 16)

Art. 19 Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico.

omissis ( 17)

Art. 20 Sistemazione edifici adibiti al culto.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Comune di Asiago per opere di restauro del Duomo di Asiago (cap. 43050).

Art. 21 Calamità naturali.

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , la Giunta regionale è autorizzata nel limite massimo di lire 200 milioni per l'esercizio 1993 ad intervenire con un contributo al Comune di Garda (VR) per la sistemazione di via Preite danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 1992 (cap. 53010).

Art. 22 Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Tabella (omissis)


Note

( 1) Si omette la Tabella allegata.
( 2) Comma abrogato da lett. c), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 3) La legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 è stata abrogata da art. 21 legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 tranne commi 8 e 9 art. 5 abrogati da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 , leggi a loro volta abrogate dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) La legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 è stata abrogata da art. 29 comma 1 lettera b) della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 abrogata dall'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 che ha soppresso i comitati regionali di controllo.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 finanziata dal presente articolo,è stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 7) Testo riportato all'art. 10 legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
( 8) Testo riportato all'art. 10 legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
( 9) Testo riportato all'art. 10 legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
( 10) Articolo abrogato da lett. e) comma 8 art. 36 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 11) Articolo sostituito da art. 1 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 56 .
( 12) Articolo abrogato da lettera b), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti relativa alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 -
( 14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 15) Testo riportato nell’art. 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .
( 16) Testo riportato nell’art. 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .
( 17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 43/1993
S O M M A R I O
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993



Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .

1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1993, dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2 - Modifiche di leggi regionali riguardanti gli atti da pubblicare sul BUR.

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
b) il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 ;
c) il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
2. All'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , come modificata dalle leggi regionali 17 aprile 1990, n. 26 e 27 gennaio 1993, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
"3. Gli atti adottati dai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile e degli ispettorati regionali dell'agricoltura non sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ma solo all'albo della propria sede per dieci giorni decorrenti dalla data di adozione.".
3. All'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , è abrogato il periodo: "e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima.".
4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 sono abrogate le parole: "per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.".
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo".
(Articolo rinviato a nuovo esame dal Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)
Art. 4 - Interventi per le Comunità Montane.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , e limitatamente al 1993, la somma di lire 3.500 milioni stanziati al capitolo 3110 del bilancio 1993 è ripartita, tra le Comunità montane, secondo un piano di interventi predisposto dalla Giunta regionale sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
(Articolo rinviato a nuovo esame dal Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)
Art. 6 - Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture.

(Articolo rinviato a nuovo esame dal Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)
Art. 7 - Interventi nell'area polesana.

1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto sviluppo per conto della Regione, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , e in attuazione della politica di valorizzazione del ruolo degli enti locali nel settore dello sviluppo economico-sociale, si autorizza la Giunta regionale a disporre la graduale cessione non onerosa, in misura paritaria al Comune di Rovigo e alla Provincia di Rovigo, delle quote di capitale sottoscritte nella società Centro servizi con sede in Rovigo, con il fondo speciale previsto dal cap. 20004 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 , con destinazione delle medesime alla realizzazione del programma regionale per le aree a declino industriale della Provincia di Rovigo di cui al regolamento CEE n. 2052/88 obiettivo n. 2.
Art. 8 - Attività di elisoccorso.

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel limite di 300 milioni ai soggetti che garantiscono l'attività di elisoccorso secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (cap. 31046).
Art. 9 - Smaltimento rifiuti solidi urbani.

1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", la Giunta regionale è autorizzata a contribuire al finanziamento dei maggiori costi derivanti dall'utilizzazione di impianti già avviati di trattamento e depurazione o stoccagio dei rifiuti per il periodo delle operazioni necessarie al collaudo dei medesimi.
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire, per l'anno 1993 fino a un limite massimo di 200 milioni (cap. 50144)
Art. 10 - Disposizioni in materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 , è così sostituito:
"1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono a rideterminare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di assistenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali è effettuata nel rispetto dei criteri di:
a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;
b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;
c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonchè degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 , è così sostituito:
"4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti di convenzione in atto, ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialistici, con istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con DPR 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefiniti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per branche e prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 7 novembre 1991, nel limite di un budget finanziario predeterminato. La rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione, per le prestazioni di più ampia diffusione, potranno in via eccezionale, derogare al vincolo dato dalla lettera c) segnata a margine delle prestazioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991. Analoga rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione saranno attuati anche per le prestazioni ad alto contenuto tecnologico.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono.".
Art. 11 - Strutture per anziani.

1. Per favorire la stipula dei contratti di mutuo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26 , è autorizzato un limite di impegno decennale di importo pari a lire 2.000 milioni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, per la concessione di contributi in conto interessi fino al limite massimo del 5% annuo dell'importo del mutuo stesso (cap. 61452).
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa i criteri di ammissione al contributo e i termini per la presentazione delle domande, sentita la competente commissione consiliare e, sulla base delle domande pervenute approva una graduatoria degli Enti beneficiari, con la quantificazione dell'importo ammissibile a mutuo.
Art. 12 - Cultura.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 la Regione concorre alla realizzazione del Museo dell'automobile "Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo straordinario in conto capitale di lire 50 milioni da assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino (Cap. 70166).
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , "Norme in materia di sport e tempo libero".
1. L'articolo 3, comma 1, lett. e) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è così sostituito:
"e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, per le iniziative di cui alle lettere g) ed n);".

2. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è aggiunta la seguente lettera l):
"l) le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione, per le iniziative di cui alle lettere f), g, ed n).".
3. All'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è così sostituito:
"1. L'ammontare del contributo annuo in conto capitale non può superare il 60 % della spesa riconosciuta ammissibile ad eccezione del contributo per gli Enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 per i quali il contributo può essere elevato sino al 70%.".
4. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , le parole "all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984,, n. 42" sono sostituite con "agli articoli 15 e 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .".
Art. 14 - Tutela dell'ambiente.

1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente (ICEF) per la realizzazione della IV Conferenza internazionale "Verso il Governo mondiale dell'Ambiente", alla quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).
Art. 15 - Parchi e aree protette.

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire entro il limite massimo di 2.000 milioni di lire per l'anno 1993 in favore di parchi e riserve a valenza regionale ed interregionale anche mediante l'acquisizione, ristrutturazione e sistemazione di immobili e di aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (cap. 51056).
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Al fine di concorrere nella realizzazione di aree naturali protette da parte degli Enti locali di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni (cap. 51058).
Art. 16 - Progetto comunitario Envireg.

1. Al fine di permettere l'avvio del progetto di iniziativa comunitaria ENVIREG, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino ad un limite massimo di lire 2.800 milioni per l'anno 1993, in conto anticipazione sulla disponibilità finanziaria già prevista per il 1995 dagli schemi previsionali e programmatici dell'autorità del bacino Adige (cap. 84664).
Art. 17 - Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(Articolo rinviato a nuovo esame dal Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica)
Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 .

1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è così riformulato:
"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
2. L'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è così sostituito:
"Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto regolamenta con la presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche."
3. All'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , sono soppresse le parole "e attuativi" e la parola "fasce" è sostituita dalla parola "distanze".
4. L'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 , è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Misure di salvaguardia.
1. All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale".
Art. 19 - Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico.

1. Al fine di agevolare il riequilibrio economico-finanziario del Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.000 milioni per oneri gestionali derivanti dalla esecuzione di lavori oggetto di concessione regionale (cap. 10088).
Art. 20 - Sistemazione edifici adibiti al culto.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Comune di Asiago per opere di restauro del Duomo di Asiago (cap. 43050).
Art. 21 - Calamità naturali.

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , la Giunta regionale è autorizzata nel limite massimo di lire 200 milioni per l'esercizio 1993 ad intervenire con un contributo al Comune di Garda (VR) per la sistemazione di via Preite danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 1992 (cap. 53010).
Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza. (1)


SI OMETTE L'ALLEGATO




Note

( 1) Il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza; pertanto la legge entra in vigore nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 44 dello Statuto.


SOMMARIO