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Legge regionale 1 settembre 1993, n. 44 (BUR n. 74/1993)

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 44 (BUR n. 74/1993) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 44 (BUR n. 74/1993) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993



Articolo 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1992.
Articolo 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 939.810.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1993, elevato a lire 987.510.000.000 secondo quanto disposto dalle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 11 e 7 maggio 1993, n. 13, è accertato in lire 1.382.553.727.706.
2. La differenza di lire 395.043.727.706 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1993 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 208.639.953.918 per il trasferimento all'esercizio finanziario 1993 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1992;
b) quanto a lire 5.275.000.000 in conseguenza della riduzione di entrate iscritte nel bilancio 1993 e già accertate nell'esercizio 1992;
c) quanto a lire 106.352.009.119 per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (cap. 84100);
d) quanto a lire 18.410.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1992 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1992;
e) la restante quota di lire 56.366.764.669 è destinata alla copertura di spese non specificatamente individuate.
Articolo 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:


Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
572.383.212.849
798.169.640.050
Variazioni in diminuzione
115.697.408.043
226.792.058.574
Variazione netta
456.685.804.806
571.377.581.476

Articolo 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:


Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
608.132.236.371
1.092.137.388.205
Variazioni in diminuzione
169.856.431.565
520.759.806.729
Variazione netta
438.275.804.806
571.377.581.476


2. Resta determinata in lire 18.410.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.
Articolo 5

1. Gli importi iscritti per l'anno 1993 nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 per effetto delle variazioni indicate nella tabella "D" sono così determinati:
- il fondo globale destinato alle spese correnti (Cap. 80210) in lire 9.300.000.000;
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale in lire 26.500.000.000 (Cap. 80230) e lire 22.000.000.000 (Cap. 80251).
Articolo 6

1. L'ammontare complessivo dei mutui autorizzati per lire 161,9 miliardi dall'articolo 13 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 , di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993 è ridotto a lire 110 miliardi.
2. Per effetto delle variazioni indicate della Tabella "C" la Tabella n. 5 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 , è sostituita dalla Tabella "E" allegata alla presente legge.
Articolo 7

1. L'assunzione di impegni di spesa su stanziamenti iscritti secondo quanto riportato nella Tabella "C" allegata alla presente legge, in conseguenza delle variazioni derivanti da oscillazioni del tasso di cambio, è subordinata alla accertata esistenza del cofinanziamento, pubblico di parte nazionale, a carico sia del bilancio statale, regionale, degli Enti locali o di altra istituzione pubblica.
Articolo 8

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione del bilancio 1993 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
a) Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di Verona (deliberazione n. 22 del 21 giugno 1993);
b) Azienda regionale delle foreste (ARF) (deliberazioni n. 54 del 28 maggio 1993 e n. 106 del 30 giugno 1993);
c) Ente parco colli euganei (deliberazione n. 9 del 24 giugno 1993);
d) Istituto regionale per le ville venete (IRVV) (deliberazione n. 35 del 5 luglio 1993);
e) Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene (VI) (deliberazione n. 70 del 6 luglio 1993);
f) Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV) (deliberazione n. 13 del 25 giugno 1993).
L'assunzione degli impegni di cui alla deliberazione n. 54 del 28 maggio 1993 dall'ARF relativa ai capitoli 324 e 381 del bilancio dell'Azienda è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata prevista al capitolo 36 del medesimo bilancio.
Articolo 9

1. La denominazione del capitolo 45784 è così modificata:
"Contributi alle Province per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 ".
Articolo 10

1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995, approvato dall'articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 , sono apportate le seguenti variazioni:


STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Variazioni in aumento (in milioni di lire)
Cap.
Descrizione
1994
1995
2021
Assegnazione statale per la promozione, lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive nelle zone montane della Provincia di Belluno (D.L. 20 maggio 1993, n. 149, articolo 8)


20.000


20.000


STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in aumento (in milioni di lire)
Cap.
Descrizione
1994
1995
51208
Contributo alla fondazione ICEF per la realizzazione della conferenza internazionale "Verso il governo mondiale dell'ambiente"

100

61452
Concorso negli interessi per la realizzazione di strutture residenziali per anziani (articolo 11 legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 )

2.000


2.000
80251
Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo finanziato da specifiche assegnazioni statali
20.000

20.000




STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)
Cap.
Descrizione
1994
1995
3400
Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti e attrezzature per dette manifestazioni ( legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 )



100

80210
Fondo globale spese correnti normali
partita n. 7

2.000

2.000
Articolo 11 (1)


SI OMETTONO GLI ALLEGATI



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(1) Il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza; pertanto la legge entra in vigore nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 44 dello Statuto.


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