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Legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 (BUR n. 75/1993)

Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 (BUR n. 75/1993) (Abrogata)

PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI.

Legge abrogata dall’articolo 14, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 (BUR n. 75/1993)

PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI



Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione.

1 La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.
2. La presente legge si applica agli organi di amministrazione degli enti pubblici, delle persone giuridiche, e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.
3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per disposizioni di legge.
4. Per le nomine o designazioni previste dalla presente legge è richiesto il possesso di requisiti di esperienza e professionalità rapportati alla specificità dell'attività svolta dall'organo o dall'organismo a cui le medesime si riferiscono.
Art. 2 - Competenza alle nomine e alle designazioni.

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.
2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.
Art. 3 - Durata e rinnovo degli organi.

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.
2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 restano in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione nonchè quelli indifferibili e urgenti e comunque per un periodo massimo di 45 giorni. Decorso tale termine gli organi non ricostituiti decadono.
3. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, la Regione provvede alle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di scadenza previsto per ciascuna nomina o designazione.
Art. 4 - Determinazione della scadenza.

1. A modifica di quanto disposto dalle singole leggi regionali gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura, scadono il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.
Art. 5 - Pubblicazione e pubblicità dell'elenco delle nomine e delle designazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati, nel Bollettino Ufficiale della Regione:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
b) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 entro cui le nomine o le designazioni devono essere effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione;
d) l'Organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonchè per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno stabilendo, per queste ultime, il termine entro cui devono essere effettuate.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede, attraverso forme dirette di pubblicità, a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni di cui all'elenco pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 1 e del comma 2, 90 giorni prima del termine entro cui devono essere effettuate le nomine o designazioni.
Art. 6 - Candidature.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, le associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, nonchè le associazioni senza fine di lucro comunque costituite possono proporre uno o più candidati, osservate le disposizioni del presente articolo.
2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione possono proporre la propria candidatura entro i termini di cui al comma 1.
3. Le domande di candidatura sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale;
d) un curriculum comprovante sia la specifica competenza professionale nel settore cui la nomina si riferisce sia il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o designazione nonchè l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o nei dieci anni precedenti;
e) la dichiarazione del candidato di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, o di ineleggibilità specifica all'incarico.
4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. Le proposte di candidatura prive dei dati e della documentazione di cui al comma 3 e della dichiarazione di cui al comma 4 non sono prese in considerazione.
6. Qualora per le nomine e designazioni di competenza consiliare non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari e il Collegio dei Garanti di cui all'articolo 7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Qualora per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Assessore competente per materia e il Collegio dei Garanti di cui all'articolo 7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
Art. 7 - Collegio dei Garanti.

1. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede alla formazione di un elenco di cittadini di comprovata professionalità nelle discipline giuridiche ed amministrative iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. A tal fine invita i Rettori delle Università della Regione, gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti a trasmettere terne di nominativi di cittadini che abbiano i requisiti di competenza. Nei quindici giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, in seduta pubblica, estrae dall'elenco i nomi di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti del Collegio dei Garanti.
2. I componenti supplenti partecipano alle sedute del Collegio e sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza.
3. Con apposita deliberazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità per il compimento delle operazioni di cui al comma 1 e di funzionamento del Collegio.
4. Non possono essere inclusi nelle terne di cui al comma 1 coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nell'anno antecedente alla data in cui avviene la formazione dell'elenco, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o in movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale; coloro che nello stesso periodo hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata da leggi regionali, nonchè coloro che ricoprono le cariche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da a ad h.
5. In fase di prima applicazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione dell'elenco di cui al comma 1 con le modalità ivi previste e alla costituzione, nei quindici giorni successivi, del Collegio dei Garanti.
Art. 8 - Compiti del Collegio dei Garanti.

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei Garanti entro cinque giorni dal loro ricevimento le proposte di candidatura di cui all'articolo 6 con la documentazione allegata.
2. Il Collegio dei Garanti nei successivi dieci giorni provvede ad istruire le proposte e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, ovvero al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, l'attestazione per ogni singola proposta circa:
a) la sussistenza, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, dei requisiti per la nomina o per la designazione rapportati alla specificità del mandato;
b) l'assenza di condizioni ostative previste dalla presente legge.
3. Il Collegio dei Garanti è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.
4. I componenti del Collegio dei Garanti scadono 45 giorni dopo l'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza eletto ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto.
5. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un componente, il medesimo viene sostituito con le stesse modalità che regolano la nomina.
6. Ai componenti del Collegio dei Garanti spetta, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per vitto, alloggio e spese di viaggio, un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a quello fissato per i componenti del CO.RE.CO..
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Collegio si avvale delle strutture e degli uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Art. 9 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le attestazioni da parte del Collegio dei Garanti, convoca il Consiglio regionale, in modo che questo possa procedere alla votazione concernente le nomine o designazioni almeno 3 giorni prima del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro il termine di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3 sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari nell'ambito delle candidature attestate dal Collegio dei Garanti.
Art. 10 - Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto; avviene a scrutinio palese su proposta di almeno sei consiglieri approvata dal Consiglio regionale.
3. In caso di parità di voto si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Art. 11 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione.

1. La Giunta regionale e il Presidente della Regione procedono alle nomine e alle designazioni di loro competenza sulla base delle proposte di candidatura attestate dal Collegio dei Garanti.
2. Qualora la Giunta regionale non provveda ad effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza almeno 3 giorni prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 3, la relativa competenza è trasferita al Presidente.
Art. 12 - Incompatibilità.

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1:
a) i componenti del Parlamento nazionale ed europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, di Comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) i componenti di organi di controllo e i dipendenti addetti alla funzione di vigilanza e controllo sull'ente, istituto od organismo presso cui deve avvenire la nomina o la designazione;
c) i dipendenti dello Stato e della Regione che comunque assolvano mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni e organismi;
d) i componenti di organi tenuti a esprimere pareri su provvedimenti degli organi, degli enti e istituzioni;
e) i Magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale e onoraria;
f) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
g) gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;
h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione o interessati alla nomina o alla designazione;
i) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale.
2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima, presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa se previsto dalle norme vigenti.
3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità.
4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.
Art. 13 - Comunicazione della nomina o designazione.

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.
Art. 14 - Comunicazione dell'accettazione.

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro cinque giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 12;
b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;
c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenute a pena di decadenza a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. Analoga comunicazione, per quanto concerne la lettera c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
4. L' infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.
Art. 15 - Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) la professione o l'occupazione abituale.
Art. 16 - Abrogazione.

1. E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 , come modificata e integrata dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 22 .
2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.
Art. 17 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 si farà fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, mentre gli oneri per il funzionamento del Collegio dei Garanti di cui all'articolo 8 si farà fronte con i fondi messi a disposizione della Presidenza del Consiglio regionale a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Art. 18 - Norma transitoria.

1. Fino alla costituzione del Collegio (1) dei Garanti, all'istruttoria prevista dall'articolo 8, provvede la Prima Commissione consiliare permanente.
2. Per le nomine e designazioni da effettuarsi per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè per quelle da effettuarsi a decorrere dal novantesimo giorno dalla data medesima, il Presidente della Regione, entro 15 giorni, provvede ad espletare gli adempimenti di pubblicazione e pubblicità previsti dall'articolo 5.
3. Per le nomine e designazioni da effettuarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 , come modificata e integrata dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 22 . Si applica altresì la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 9 e dal comma 2 dell'articolo 11 e il regime delle incompatibilità previsto dall'articolo 12.
4. Per le nomine o designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina dell'incompatibilità vigente al momento della loro effettuazione.
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza. (2)


________________
(1) Vedi errata corrige B.U.R. n. 12 del 4 febbraio 1994.
(2) Il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza; pertanto la legge entra in vigore nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 44 dello Statuto.


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