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Legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 (BUR n. 75/1993)

Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 (BUR n. 75/1993) (Abrogata)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DISCIPLINA DEL COMITATO TECNICO REGIONALE.

Legge abrogata dall’articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 50, comma 1, della medesima legge regionale.


SOMMARIO
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 (BUR n. 75/1993)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DISCIPLINA DEL COMITATO TECNICO REGIONALE


Capo I
Comitato tecnico regionale


Art. 1 - Competenza.

1. E' attribuita al Comitato tecnico regionale la competenza relativa a:
a) i pareri relativi a varianti parziali agli strumenti urbanistici generali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, al di fuori delle aree classificate come zone territoriali omogenee A, e che riguardano:
1) parziali modifiche dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione;
2) parziali modifiche di singoli parametri urbanistici e/o edilizi fino al limite del 15 per cento degli stessi;
3) il mutamento della destinazione d'uso delle diverse zone territoriali omogenee per una percentuale inferiore al 15 per cento della singola area;
4) i mutamenti delle destinazioni di zona fra zona industriale e artigianale, all'interno delle zone agricole, fra le diverse sottozone E1, E2 ed E3;
5) i perimetri delle singole zone omogenee per una percentuale inferiori al 15 per cento;
6) le destinazioni di zona per consentire singoli interventi su punti limitati della zona stessa;
7) le varianti adottate ai sensi dell'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 ;
8) l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'articolo 1 della 3 gennaio 1978, n.1.
b) i pareri resi al Presidente della Regione per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 77, secondo comma legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ;
c) i pareri resi alle ULSS ed ai Comuni in ordine alla riduzione dei vincoli cimiteriali;
d) i pareri relativi agli strumenti urbanistici attuativi, di cui al comma 4, articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
2. Il Comitato tecnico regionale demanda alla Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, il parere relativo a piani o progetti di sua competenza, qualora lo richiedano almeno due componenti.
Art. 2 - Composizione.

1. Il Comitato è presieduto da un membro della Giunta regionale, nominato dal Presidente della Giunta, e composto dal Dirigente della Segreteria regionale per il territorio, con funzione di Vice Presidente, dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica ed i beni ambientali, da un funzionario del dipartimento per i lavori pubblici e da un funzionario del dipartimento per gli affari legislativi, nominati dalla Giunta regionale.
2. Nel caso di lottizzazioni a scopo edilizio interessanti terreni boscati o comunque sottoposti a vincolo idrogeologico, è chiamato a far parte del Comitato di cui al comma 1 anche un funzionario del dipartimento per le foreste e l'economia montana, designato dalla Giunta.
3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, con voto consultivo, il sindaco del comune o il presidente della comunità montana interessati.

Capo II
Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e semplificazione di procedure


Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è così sostituito:
"Art. 11 - Strumenti urbanistici attuativi.
1. Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:
1) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:
a) il Piano Particolareggiato (P.P.);
b) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
d) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.Ri.p.u.);
2) i piani di iniziativa privata comprendenti:
a) il Piano di Lottizzazione (P.di L.);
b) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.Ri.Pr.).
2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.
3. Le modifiche di cui al comma 2 non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
a) la densità massima territoriale o fondiaria;
b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
c) l'altezza massima degli edifici;
d) la lunghezza massima delle fronti.
5. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma 4 costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .

1. Il primo comma dell'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"I piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica, contenenti tra l'altro i termini per la loro attuazione, sono adottati dalla Giunta comunale.".
2. Il quarto comma dell'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"Entro trenta giorni dal decorso di detto termine il Consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni od opposizioni presentate e, il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.".
3. L'ultimo comma dell'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è abrogato.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. La rubrica dell'articolo 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituita:
"Comunicazioni".
2. Il primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è abrogato.
Art. 6 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .

1. L'ultimo comma dell'articolo 58 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è abrogato.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .

1. Il secondo comma dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, lo approva e il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.".
2. Il sesto comma dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate e il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.".
3. Il settimo comma dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"Il piano urbanistico attuativo d'iniziativa privata diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione.".
Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

1. L'articolo 105 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:
"Art. 105 - Primo Piano territoriale regionale di coordinamento.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale e la competente Commissione consiliare è autorizzata ad introdurre nel PTRC attualmente vigente le correzioni materiali riscontrabili sia negli elaborati progettuali che nella normativa.".
Art. 9 - Procedure semplificate.

1. Il parere della commissione consiliare previsto dal punto 4) dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 non è richiesto:
a) per i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e loro varianti di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ;
b) le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 ;
c) le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1.


Capo III
Norme finali


Art. 10 - Abrogazioni.

1. E' abrogato l'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
2. E' abrogato il Titolo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
3. Sono abrogati gli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .


SOMMARIO