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Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (BUR n. 8/1993)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , 'Norme in materia di turismo d'alta montagna'

Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (BUR n. 8/1993) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1986, n. 52 , "NORME IN MATERIA DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA”.

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera b), numero 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (BUR n. 8/1993) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1986, n. 52 , "NORME IN MATERIA DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA"


Art. 1 - Modifica dell'art. 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .

1. L'art. 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Promozione dell'alpinismo.
1. La Regione concede alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio regionale un contributo annuo nella misura massima di lire 100 milioni per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico regionale, nonchè di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale CAI.
2. Il contributo è in particolare destinato:
a) alla propaganda dell'educazione alpinistico-naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;
b) all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del CAI, di corsi di formazione e di introduzione all'alpinismo, sci alpinistico, speleologia; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

3. Al fine della concessione del contributo le sezioni del CAI devono presentare domanda, a decorrere dall'1 gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale, inviandone copia alla Delegazione regionale del CAI che esprime parere entro i 30 giorni successivi.
4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.
5. Contestualmente alla richiesta di contributo le sezioni del CAI inviano una rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta nell'anno precedente.
6. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno successivo.".


Art. 2 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , è aggiunto l'art. 15 bis:
"Art. 15 bis - Potenziamento del soccorso alpino.
1. La Regione agevola l'attività di prevenzione degli infortuni e di soccorso agli alpinisti ed escursionisti in montagna mediante la concessione di contributi al Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) operante sul territorio regionale.
2. A tal fine sono ammesse a contributo le seguenti attività:
a) attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici e alla diffusione e conoscenza delle funzioni e dell'attività del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nell'ambito regionale;
b) formazione e addestramento dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico, ivi compresi i volontari;
c) gestione organizzativa, tecnica e amministrativa degli interventi di soccorso, ivi compreso il pagamento di indennità ai componenti volontari delle squadre di soccorso;
d) adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico e sostituzione di quello deteriorato o smarrito in operazioni di soccorso;
e) adeguamento e ammodernamento dei mezzi di trasporto necessari per l'attività di soccorso;
f) adeguamento e ammodernamento di materiale e attrezzature d'ufficio.".


Art. 3 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'art. 15 bis, introdotto con la presente legge, è aggiunto l'art. 15 ter:
"Art. 15 ter - Concessione dei contributi.
1. Al fine della concessione del contributo, di cui all'art. 15 bis, il Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico presenta domanda al Presidente della Giunta regionale a decorrere dall'1 gennaio e fino al 31 gennaio di ongi anno, corredata di una relazione previsionale sull'attività da svolgere, sui mezzi e sul personale da impiegare e di un articolato preventivo di spesa.
2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è liquidato nella misura del 70% entro i 30 giorni successivi; la restante quota alla presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.
3. In caso di documentazione giustificativa inferiore alla spesa ammessa, il contributo viene ridotto per pari importo.".


Art. 4 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'art. 15 ter, introdotto con la presente legge, è aggiunto l'art. 15 quater:
"Art. 15 quater - Elisoccorso.
1. L'attività del Servizio regionale di soccorso alpino e speleologico può svolgersi anche mediante utilizzazione di elicotteri.
2. A tal fine il Servizio può stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati autorizzati a svolgere i servizi di volo.
3.Nell'attività di elisoccorso deve essere garantita, ove necessario, la prestazione di soccorso sanitario, tramite convenzioni con le Unità locali socio sanitarie.".


Art. 5 - Norma transitoria.

1. In prima applicazione della presente legge le domande di contributo di cui agli articoli 1 e 3 devono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1.


Art. 6 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 410 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , dell'importo di lire 410 milioni iscritto alla partita n. 5 del fondo globale di cui al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 è istituito il capitolo 31044 denominato "Interventi a favore del soccorso alpino" con lo stanziamento di lire 410 milioni.
3. Lo stanziamento del capitolo 31044 istituito dal precedente comma verrà determinato con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , tenuto conto degli accantonamenti del bilancio pluriennale 1992-1994 previsti nella medesima partita di fondo globale che ha determinato la copertura delle spese per l'anno 1993.


SOMMARIO