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Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993)

Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993)

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI ENTI (1) REGIONALI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli enti ( 2) regionali al fine di assicurare la necessaria omogeneità.

Art. 2 - Ambito di applicazione. (3)

1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:
a) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
b) l'Ente regionale Veneto Lavoro;
c) l'istituto regionale per le Ville Venete (IRVV);
d) gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;
e) le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
f) l'Ente parco regionale dei Colli Euganei, l'Ente parco naturale regionale Fiume Sile, l'Ente parco regionale Delta del Po, l'Ente parco naturale regionale della Lessinia;
g) l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
h) i consorzi di bonifica di primo e secondo grado.

Art. 3 - Forme di controllo.

omissis ( 4)

Art. 4 - Procedimento di controllo.

omissis ( 5)

Art. 5 - Controllo sugli atti urgenti del Presidente.

omissis ( 6)

Art. 6 - Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo.

omissis ( 7)

Art. 7 – Vigilanza e controllo. (8) (9)

1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” esercita la vigilanza e il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti di cui all'articolo 2.
2. Gli enti di cui all'articolo 2, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmettono al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, per il controllo preventivo, i seguenti atti:
a) gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge, ( 10) le dotazioni organiche e relative modificazioni;
b) i programmi annuali e pluriennali di attività;
c) i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;
d) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
e) gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;
f) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
3. I consorzi di bonifica di primo e secondo grado di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo ed entro il medesimo termine, trasmettono al direttore della struttura regionale competente, i seguenti atti:
a) i piani annuali di riparto dei Consorzi di bonifica, contestualmente al bilancio di previsione;
b) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione dell'Assemblea dei Consorzi di bonifica.
4. Gli atti indicati ai commi 2 e 3, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, senza che questa abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 6, diventano efficaci.
5. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 4 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l'ente è tenuto a fornire riscontro entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, l'atto si intende non approvato.
6. Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, riscontri la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 con gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi della programmazione regionale, invia all'ente interessato una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto deve essere ritrasmesso.
7. Nell'ipotesi in cui l'ente ritrasmetta l'atto oggetto di osservazioni, anche con eventuali controdeduzioni, e il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente non attivi, entro trenta giorni dal ricevimento, il procedimento di cui all'articolo 9, l'atto diviene efficace.
8. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, ove verifichi la non coerenza degli atti di cui ai commi 2 e 3 agli indirizzi, alle direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale, oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei revisori o dal revisore unico dell'ente, può chiedere alla struttura specializzata in materia di controllo sugli enti regionali e alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità, un parere di supporto.
9. Gli atti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3 non sono soggetti a verifica delle strutture della Giunta regionale e diventano efficaci dalla data di adozione.
10. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:
a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa;
c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori o al revisore unico dell'ente.

Art. 7 bis - Piano triennale dei fabbisogni di personale. (11)

1. Gli enti di cui all’articolo 2, per i quali non è prevista come obbligatoria l’adozione della programmazione del fabbisogno di personale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, sono tenuti ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate.
2. Il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui al comma 1 deve contenere la specificazione dei costi collegati e la qualificazione delle risorse atte a coprirli con indicazione del contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell’organigramma, la qualifica, la retribuzione annua lorda, il costo aziendale e i minimi tabellari previsti. Il piano triennale deve inoltre rappresentare la dotazione organica al momento della predisposizione dello stesso, evidenziando gli eventuali esuberi.
3. Gli enti di cui al comma 1 provvedono a disciplinare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. In mancanza dell’adozione dei piani di cui al presente articolo o dei regolamenti per il reclutamento del personale gli enti non possono procedere a nuove assunzioni, neanche in sostituzione del personale cessato.
5. In caso di assunzioni effettuate in violazione del piano adottato o in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa statale, trova applicazione l’articolo 10 della presente legge.
6. Il presente articolo non si applica con riferimento ai consorzi di bonifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).

Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 2 ( 12) trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.
1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno. ( 13)

Art. 9 - Controllo sostitutivo sugli atti.

1. Qualora uno degli enti di cui al comma 1 dell’articolo 2 ( 14) ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente ( 15) invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato. ( 16)
2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta. ( 17)

Art. 10 - Controllo repressivo sugli organi.

1. La Giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 dell' articolo 2 nei seguenti casi:
a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;
b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli atti della programmazione regionale e l'attività complessiva dell'ente;
c) per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente.
2. Lo scioglimento è deliberato dalla Giunta regionale. Il provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente Commissione consiliare.
3. Con la deliberazione di scioglimento del Consiglio di amministrazione è nominato un Commissario straordinario, la cui durata in carica è prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili per gravi ragioni prima della scadenza del termine. ( 18)
4. Per l'Istituto regionale delle Ville venete il Commissario straordinario di cui al comma 3 è nominato d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 11 - Scioglimento automatico del Consiglio di amministrazione.

1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell' articolo 2 o la loro cessazione per qualunque altra causa comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso.
2. In assenza di diverse disposizione dei rispettivi ordinamenti e sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni dall'evento, l'attività di ordinaria amministrazione e quella di urgenza è esercitata dal Presidente dell'ente o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età.
3. Il Commissario è nominato dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.

Art. 12 - Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi.

1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste.
2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.
4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale.

Art. 13 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

omissis ( 19)

Art. 14 - Unità Sanitarie Locali.

omissis ( 20)

Art. 15 - Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 .

1. Il comma 2 dell' articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 è sostituito dai seguenti commi:
omissis ( 21)

Art. 16 - Norme abrogate.

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.
2. In particolare, sono abrogate:
a) il secondo e terzo comma dell'articolo 8 e gli articoli 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 ; ( 22)
b) il secondo e terzo comma dell'articolo 8, gli articoli 9, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 ; ( 23)
c) il secondo e terzo comma dell' articolo 7, gli articoli 8 e 14 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
d) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 ; ( 24)
e) l'articolo 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come sostituiti o modificati dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88, 1° marzo 1983, n. 9, 20 dicembre 1985, n. 66 e l'articolo 12 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 ;
f) l'ultimo comma dell'articolo 7 e gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 ; ( 25)
g) l'articolo 13, il penultimo comma dell'articolo 18 e gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e l'articolo 19/bis della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 ; ( 26)
l) omissis ( 27)
m) omissis ( 28)

Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Titolo modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso la parola “amministrativi”.
( 2) Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha soppresso la parola “amministrativi”. Vedi il rinvio operato dall’art. 2 comma 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 alla presente legge, in caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione del parco.
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 5) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 6) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 7) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 8) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 9) Vedi quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che reca disposizioni transitorie nel senso che “1. Ai procedimenti di controllo disciplinati dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo, nel testo vigente antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.
2. I procedimenti di controllo disciplinati dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 si applicano all'Ente parco naturale regionale della Lessinia a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi, come disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.”.
A tal fine si riporta il contenuto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 come vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore (5 dicembre 2018) della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
“Art. 3 - Forme di controllo.
1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) sotto il profilo della legittimità e del merito:
1) gli statuti;
2) i piani e i programmi pluriennali di attività;
3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche;
6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
7) la partecipazione a enti e società;
8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
9) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica;
10) omissis
b) sotto il profilo della legittimità:
1) la nomina degli organi;
2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonchè le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;
3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni;
4) le convenzioni con istituti di credito;
5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.
2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica.
3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione.
4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.”:
“Art. 4 - Procedimento di controllo.
1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 inviano alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30 settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono; ad eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre.
4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.
5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante approvazione.
6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.
7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività dell'atto sottoposto a controllo.
8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonchè quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro 30 giorni. 9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la Giunta regionale può invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.”.
“Art. 5 - Controllo sugli atti urgenti del Presidente.
1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessità e urgenza, dai Presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 in conformità ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi previsti all'articolo 3, sono inviati alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 4.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne risponde il Presidente anche sotto il profilo patrimoniale.”.
“Art. 6 - Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo.
1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo giustifichino, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilità anche patrimoniale dei membri favorevoli.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.
“Art. 7 - Vigilanza.
1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, spetta alla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati dal Consiglio regionale.
2. Per il fine di cui al comma 1, il Segretario generale della programmazione su richiesta della Giunta regionale o di propria iniziativa può:
a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa.
“Art. 8 - Relazione sull'attività.
1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.
1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.
“Art. 9 - Controllo sostitutivo sugli atti.
1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.
2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta.”.
( 10) Lettera modificata da comma 1 art. 5 legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 che inserisce dopo le parole: “i regolamenti del personale,” le seguenti: “gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli enti tenuti alla loro adozione anche in base alla presente legge,”. Vedi anche comma 2 art. 5 legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 ai sensi del quale “2. Per la prima applicazione delle disposizioni conseguenti alla modifica di cui al comma 1, il piano triennale del fabbisogno di personale (2023-2025) è trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”
( 11) Articolo inserito da comma 1 art. 6 legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 .
( 12) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito le parole “ai commi 1 e 2 dell’articolo 2” con le parole “al comma 1 dell’articolo 2”.
( 13) Comma aggiunto da comma 1 dell’art. 43 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 14) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito le parole “ai commi 1 e 2 dell’articolo 2” con le parole “al comma 1 dell’articolo 2”.
( 15) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 che ha sostituito le parole “il dirigente del Dipartimento per la funzione di controllo” con le parole “il direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente”.
( 16) Comma modificato da comma 1 art. 9 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
( 17) Vedi ora anche quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio” che detta una disciplina generale dell’istituto del commissariamento (“ad acta”), ad opera della Giunta regionale nei confronti di “enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale”.
( 18) Vedi ora anche quanto disposto dall’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio” che detta una disciplina generale dell’istituto del commissariamento (straordinario), ad opera della Giunta regionale nei confronti di “enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale”.
( 19) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 7 legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
( 20) Articolo abrogato da comma 2 art. 32 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 21) Testo riportato all'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 .
( 23) La legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 è stata abrogata dall'art. 18 legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e nell'art. 1 ha soppresso l'Azienda regionale delle Foreste.
( 27) Lettera abrogata da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 28) Lettera abrogata da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.


SOMMARIO
Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 (BUR n. 107/1993)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA’ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI



Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la vigilanza e il controllo sugli enti amministrativi regionali al fine di assicurare la necessaria omogeneità.
Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:
a) l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (ESAV);
b) l'Azienda Regionale Foreste (ARF );
c) l'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV);
d) l'Istituto Lattiero caseario e di Biotecnologie agro-alimentari di Thiene;
e) gli Enti per il diritto allo Studio Universitario (ESU);
f) le Aziende per la Promozione Turistica (APT);
g) l'Ente parco dei Colli Euganei e l'Ente parco Fiume Sile;
h) i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado;
i) il Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonchè gli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
l) i Consorzi amministrativi non rientranti nella previsione dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, delle Unità sanitarie locali e del parco delle Dolomiti d'Ampezzo è disciplinato rispettivamente dagli articoli 13, 14 e 15.
Art. 3 - Forme di controllo.

1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) sotto il profilo della legittimità e del merito:
1) gli statuti;
2) i piani e i programmi pluriennali di attività;
3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;
4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche;
6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non rientri nella funzione istituzionale dell'ente;
7) la partecipazione a enti e società;
8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;
9) i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili, nonché l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica;
10) l'istituzione degli uffici di informazione ed assistenza turistica nonchè l'espressione del consenso all'uso della denominazione di uffici di informazione e assistenza turistica (IAT) per gli uffici promossi dalle associazioni "pro loco" per ciò che concerne le aziende di promozione turistica. L'esito positivo del controllo equivale al rilascio del nulla-osta di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , come modificata dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 .
b) sotto il profilo della legittimità:
1) la nomina degli organi;
2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonchè le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;
3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni;
4) le convenzioni con istituti di credito;
5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.
2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica.
3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione.
4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Art. 4 - Procedimento di controllo.

1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 inviano alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30 settembre, dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre.
4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.
5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante approvazione.
6. Per gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.
7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività dell'atto sottoposto a controllo.
8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonchè quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro 30 giorni.
9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la Giunta regionale può invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale.
Art. 5 - Controllo sugli atti urgenti del Presidente.

1. Gli atti assunti in via sostitutiva, per ragioni di necessità e urgenza, dai Presidenti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 in conformità ai rispettivi ordinamenti, quando rientrino nei casi previsti all'articolo 3, sono inviati alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data della loro adozione e, in relazione al rispettivo oggetto, sono sottoposti al controllo secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 4.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente, nella prima seduta utile e fino alla intervenuta ratifica ne risponde il Presidente anche sotto il profilo patrimoniale.
Art. 6 - Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo.

1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo giustifichino, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilità anche patrimoniale dei membri favorevoli.
2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione.
Art. 7 - Vigilanza.

1. La vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul funzionamento degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, spetta alla Giunta regionale in attuazione degli indirizzi generali annualmente approvati dal Consiglio regionale.
2. Per il fine di cui al comma 1, il Segretario generale della programmazione su richiesta della Giunta regionale o di propria iniziativa può:
a) invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa.
Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.
Art. 9 - Controllo sostitutivo sugli atti.

1. Qualora uno degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il Segretario generale della programmazione invia una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.
2. In caso di estrema urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta.
Art. 10 - Controllo repressivo sugli organi.

1. La Giunta regionale procede, previa diffida, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 nei seguenti casi:
a) per gravi violazioni di leggi o regolamenti;
b) per insanabile e ripetuto contrasto tra le direttive fissate dagli atti della programmazione regionale e l'attività complessiva dell'ente;
c) per persistente inattività o inefficienza, tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'ente.
2. Lo scioglimento è deliberato dalla Giunta regionale. Il provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla competente Commissione consiliare.
3. Con la deliberazione di scioglimento del Consiglio di amministrazione è nominato un Commissario straordinario, la cui durata in carica è prevista per un periodo di sei mesi, rinnovabili per gravi ragioni prima della scadenza del termine.
4. Per l'Istituto regionale delle Ville venete il Commissario straordinario di cui al comma 3 è nominato d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 11 - Scioglimento automatico del Consiglio di amministrazione.

1. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione di uno degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o la loro cessazione per qualunque altra causa comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso.
2. In assenza di diverse disposizione dei rispettivi ordinamenti e sino alla nomina del Commissario e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni dall'evento, l'attività di ordinaria amministrazione e quella di urgenza è esercitata dal Presidente dell'ente o, in via successiva, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età.
3. Il Commissario è nominato dalla Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.
Art. 12 - Procedimento di sospensione e decadenza dei componenti degli organi.

1. Quando, all'interno di un ente, a carico del titolare di un organo monocratico o del componente di un organo collegiale, rilevino cause di ineleggibilità o di incompatibilità ovvero cause che, a norma dell'ordinamento generale o di quello particolare dell'ente, possano determinare la sospensione o la decadenza dell'interessato, in assenza di un diverso procedimento di contestazione previsto per il caso specifico, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza nella nomina, contesta per iscritto allo stesso la sussistenza o la sopravvenienza delle cause previste.
2. L'interessato ha 20 giorni di tempo per fornire giustificazioni, chiarimenti o illustrare cause esimenti, rimanendo nel frattempo sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
3. Nei 20 giorni successivi, la Giunta regionale o il Consiglio regionale assumono le proprie determinazioni al riguardo.
4. Analogo procedimento è adottato per l'assenza ingiustificata, durante il corso di un anno, per cinque sedute dell'organo collegiale.
Art. 13 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento dell'accordo di cui all'articolo 1 della legge regionale del Veneto 30 aprile 1990, n. 33 di modifica della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 , il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie continua ad essere disciplinato dall'articolo 14 dell'accordo annesso alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 4, del citato articolo 14, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 14 - Unità Sanitarie Locali.

1. Il controllo preventivo sugli atti delle Unità sanitarie locali, degli istituti di ricovero e degli enti ospedalieri indicati all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è disciplinato dalle norme dello Stato.
2. Ai fini del procedimento di controllo si applica, per quanto compatibile, l'articolo 4.
Art. 15 - Parco delle Dolomiti d'Ampezzo. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 .

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 è sostituito dai seguenti commi:
"2. La Deputazione regoliera, all'inizio di ogni esercizio finanziario, trasmette alla Giunta regionale una relazione programmatica nella quale sono indicati gli interventi che si intendono realizzare ed i piani di spesa previsti per la gestione del parco.
3. A chiusura dell'esercizio finanziario, la Deputazione regoliera invia alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme a qualsiasi titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonchè per tutte le altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I piani di spesa di cui al comma 2 e i relativi rendiconti debbono trovare riscontro nel bilancio della Deputazione regoliera.".
Art. 16 - Norme abrogate.

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.
2. In particolare, sono abrogate:
a) il secondo e terzo comma dell'articolo 8 e gli articoli 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 ;
b) il secondo e terzo comma dell'articolo 8, gli articoli 9, 12 e 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 ;
c) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 14 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 ;
d) il secondo e terzo comma dell'articolo 7, gli articoli 8 e 11 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 ;
e) l'articolo 18, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 come sostituiti o modificati dalle leggi regionali 31 ottobre 1980, n. 88, 1° marzo 1983, n. 9, 20 dicembre 1985, n. 66 e l'articolo 12 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 ;
f) l'ultimo comma dell'articolo 7 e gli articoli 32 e 33 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 ;
g) l'articolo 13, il penultimo comma dell'articolo 18 e gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e l'articolo 19/bis della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 ;
h) il comma 3 dell'articolo 22, gli articoli 30 e 31 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 ;
i) il comma 3 dell'articolo 20, gli articoli 27 e 28 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 ;
l) le parole "bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e" della rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , nonchè il primo comma dell'articolo medesimo;
m) le espressioni "i conti degli enti, aziende e agenzie della Regione vanno approvati con distinti articoli della medesima legge" e "delle spese degli enti, aziende e agenzie di cui al comma precedente, nonchè" contenute, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'articolo 102 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO