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Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 (BUR n. 111/1993)

Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di 'Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei consiglieri regionali', e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 (BUR n. 111/1993)

DISCIPLINA INTEGRATIVA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 IN TEMA DI "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1975, n. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN TEMA DI ASSEGNO DI FINE MANDATO A FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI (1)

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9.(2)

1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 è elevata al ventitre per cento dell'indennità consiliare lorda a decorrere dal 1° gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. Dopo il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 3)

Art. 2 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 . (4)

1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione del mandato, alle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto 60 anni di età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge;
b) abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;
c) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5 anni.
2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell' articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
2 bis. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età. ( 5)

Art. 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 . (6)

1. Dopo il quarto comma dell' articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , da ultimo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 7)

Art. 4 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 . (8)

1. Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità consiliare lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:
Anni di contribuzione

Percentuale sulla indennità consiliare lorda
5

30%
6

33%
7

36%
8

41%
9

44%
10

47%
11

50%
12

53%
13

56%
14

59%
15

63%
16
ed oltre
67%

2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima del 30 per cento.
3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento
Coefficiente di riduzione
55
0,7604
56
0,8016
57
0,8460
58
0,8936
59
0,9448

4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

Art. 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 . (9 )

1. I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge ( 10) qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all’assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. ( 11)
1 bis.
Omissis ( 12)
2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.

Art. 6 - Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato. (13)

1. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno previsto dall' articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , come sostituito dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 , la frazione di anno, che sia pari almeno a 6 mesi e 1 giorno, si calcola come anno intero.

Art. 7 - Norma finanziaria. (14)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 10 del bilancio di previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.



Note

( 1) Legge abrogata da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , abrogazione confermata da art. 12 comma 1 lett. a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 ; tuttavia l’art. 11 della medesima legge regionale n. 19/2007 prevede che “Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l’ottenimento dell’assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .”. Inoltre il comma 2 dell’art. 12 prevede che l’abrogazione dell’art. 4 dei commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 decorre dal 1° gennaio 2010.
( 2) Intendesi " legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ". Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , tuttavia vedi nota nel titolo.
( 3) Testo riportato nell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , tuttavia vedi nota nel titolo.
( 5) Comma aggiunto da lettera a) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 6) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , tuttavia vedi nota nel titolo.
( 7) Testo riportato nell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
( 8) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , abrogazione confermata da art. 12 comma 1 lett. a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 tuttavia vedi nota nel titolo. Inoltre ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della medesima legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 l’abrogazione dei commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall’1 gennaio 2010.
( 9) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , tuttavia vedi nota nel titolo.
( 10) Comma modificato da lettera b) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 che ha sostituito le parole “Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali” con le parole “I consiglieri di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge”. Il comma 6 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 dispone che: “Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006”.
( 11) Comma sostituito da comma 1 art. 39 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 12) Comma abrogato da lettera c) comma 5 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 . Il comma 6 art. 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 dispone che: “Le disposizioni del comma 5, lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006”. In precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 36 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 13) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , tuttavia vedi nota nel titolo.
( 14) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , tuttavia vedi nota nel titolo.


SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 (BUR n. 111/1993)

DISCIPLINA INTEGRATIVA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 IN TEMA DI "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1975, n. 26 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN TEMA DI ASSEGNO DI FINE MANDATO A FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1973, n. 9. (1)
1. La quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 è elevata al ventitre per cento dell'indennità consiliare lorda a decorrere dal 1° gennaio 1994 e al venticinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 sono aggiunti i seguenti commi:
“La quota di cui alla lettera a) del primo comma è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell’indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.
Il bilancio della Cassa di Previdenza è allegato come gestione speciale al bilancio di previsione del Consiglio regionale.
Entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio tecnico attuariale della Cassa è presentato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che accerta in modo analitico l’andamento della gestione.
L’eventuale disavanzo finanziario della Cassa è ripianato con una contribuzione a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, afferenti ciascun esercizio, in modo da assicurare, entro la legislatura, il pareggio della gestione tecnico finanziaria della Cassa.
Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio di previsione della Regione al cap. n. 10 dello stato di previsione della spesa “Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale”.
Art. 2 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
1. I consiglieri regionali, eletti per la prima volta a decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto a percepire l'assegno vitalizio, dopo la cessazione del mandato, alle seguenti condizioni:
a) abbiano compiuto 60 anni di età, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della presente legge;
b) abbiano esercitato il mandato per almeno 30 mesi;
c) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno 5 anni.
2. Resta ferma l'applicabilità ai consiglieri di cui al comma 1 delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
Art. 3 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , da ultimo modificato dalla legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a 6 mesi e un giorno si calcola come anno intero.".
Art. 4 - Disciplina integrativa delle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
1. Per i consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato secondo la seguente tabella, sulla base della indennità consiliare lorda relativa al mese a cui l'assegno si riferisce:
Anni di contribuzione
Percentuale sulla indennità consiliare lorda


5
30%
6
33%
7
36%
8
41%
9
44%
10
47%
11
50%
12
53%
13
56%
14
59%
15
63%
16 ed oltre
67%
2. Nel caso previsto dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , ai consiglieri di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, l'assegno vitalizio è dovuto nella misura minima del 30 per cento.
3. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento
Coefficiente di riduzione
55
0,7604
56
0,8016
57
0,8460
58
0,8936
59
0,9448
4. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.
Art. 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .
1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a trenta mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.
2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.
Art. 6 - Disciplina integrativa delle disposizioni in materia di assegno di fine mandato.
1. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , come sostituito dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 , la frazione di anno, che sia pari almeno a 6 mesi e 1 giorno, si calcola come anno intero.
Art. 7 - Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 10 del bilancio di previsione della Regione, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.


Note



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