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Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 (BUR n. 111/1993)

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 (BUR n. 111/1993) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1976, n. 3

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 (BUR n. 111/1993) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1976, n. 3



Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , è sostituito dal seguente:
"Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi rappresentanti, fatta alva la possibilità di delegare il diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto.".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , è aggiunto il seguente quarto comma:
"Il consorzio di bonifica entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni deve inviare ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , è sostituito dal seguente:

"Articolo 6
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.
3. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti da quanto iscritto nei bilanci preventivi e dei ruoli dei consorzi di bonifica relativi all'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 100, per la seconda fascia da un numero aventi diritto al voto non inferiore a 100 e per la terza fascia da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto."
"I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti."
"Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere al massimo tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. L'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. I componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
3. La Giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il Collegio.
4. I rimanenti revisori effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio del Consorzio.
Art. 5 - Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 .

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , sono soppresse le seguenti parole:
"4) l'individuazione delle fasce di rappresentanza dell'assemblea per l'elezione del Consiglio;".
Art. 6 - Norma transitoria.

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla elezione degli organi consortili, in applicazione di quanto disposto dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. Gli organi consortili in carica alla data dell'1 dicembre 1993 esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del comma 1.




ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, n. 58 RELATIVA A:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
13 GENNAIO 1976, N. 3



TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 3/1976
COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE
C
R
C
R
C
R
C
R
80
56
60
44
40
31
20
18
79
55
59
43
39
31
19
17
78
55
58
43
38
30
18
16
77
54
57
42
37
29
17
16
76
53
56
41
36
29
16
15
75
53
55
41
35
28
15
14
74
52
54
40
34
27
14
13
73
52
53
40
33
27
13
13
72
51
52
39
32
26
12
12
71
50
51
38
31
25
11
11
70
50
50
38
30
25
10
10
69
49
49
37
29
24
9
10
68
49
48
36
28
23
8
10
67
48
47
36
27
23
7
10
66
47
46
35
26
22
6
10
65
47
45
35
25
21
5
10
64
46
44
34
24
21
4
10
63
46
43
33
23
20
3
10
62
45
42
33
22
19


61
44
41
32
21
19


Attribuzione della rappresentanza (R) alla Fascia 3
in base alla contribuenza (C) in percentuale


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