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Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 59 (BUR n. 111/1993)

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , concernente 'Organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale di Controllo' e successive modificazioni

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 59 (BUR n. 111/1993) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, n. 19 , CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Legge abrogata dall’articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 59 (BUR n. 111/1993) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, n. 19 , CONCERNENTE: "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Art. 1 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .

1. L'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 , è sostituito dal seguente:
"Art. 35 - Indennità ai componenti.
1. Le sedute della Sezione sono retribuite fino ad un massimo di cento per anno.
2. Al Presidente della Sezione è corrisposta una indennità mensile di carica di lire 1.500.000.
3. Agli altri componenti della Sezione è corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza di lire 130.000.
4. L'indennità di presenza giornaliera, al di fuori dei limiti di cui al comma 1, compete anche per la partecipazione alle adunanze di cui agli articoli 19 e 20.
5. La misura delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel biennio precedente.
6. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi ed alle aspettative.
7. Ai componenti delle Sezioni che partecipino alle sedute e alle adunanze di cui alla presente legge, in località che disti non meno di 15 chilometri da quella di abituale dimora, spetta, in quanto dovuto, e limitatamente ai percorsi effettuati nel territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servano del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari ad un quinto del costo della benzina super. La distanza chilometrica va computata con riferimento alla località di lavoro, anziché a quella di abituale dimora, quando la prima località è più vicina a quella della seduta.
8. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dalla località dove ha sede la Sezione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e quelle eventualmente sostenute per vitto e/o per pernottamento nelle misure e con i criteri previsti dall'articolo 1 del DPCM 16 marzo 1990 e successive modificazioni.".


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