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Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 (BUR n. 111/1993)

Modifiche ed integrazioni di leggi regionali in tema di 'Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico, di agenzie di viaggio e turismo, di turismo d'alta montagna, di interventi di interesse turistico, di interventi regionali per la sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali, di incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile'

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 (BUR n. 111/1993) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN TEMA DI "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO, DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA, DI INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO, DI INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI, DI INCENTIVAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISMO GIOVANILE"



SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 61/1993
S O M M A R I O
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 (BUR n. 111/1993) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN TEMA DI "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO, DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA, DI INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO, DI INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI, DI INCENTIVAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISMO GIOVANILE"


TITOLO I
Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo d'alta montagna"



Art. 1 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , le parole "entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".
Art. 2 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .

1. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , le parole "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".
Art. 3 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .

1. L'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 è così sostituito:
"Art. 16 - Promozione e diffusione dell'alpinismo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima di lire 30 milioni annui per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club Alpino Italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e rivolte:
a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;
b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino;
c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.
2. A tal fine le sezioni del Club Alpino Italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano, a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, al Presidente della Giunta regionale, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali è richiesto il contributo, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.
3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno successivo a favore delle sezioni del Club Alpino Italiano che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio e a favore degli altri enti e associazioni.
4. Ai beneficiari è fatto obbligo di presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.".
Art. 4 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .

1. Al terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , le parole "entro il 31 gennaio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".


TITOLO II
Modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Normativa regionale per l'incentivazione d'interesse turistico"



Art. 5 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 le parole "con preferenza a quelle localizzate negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 " sono soppresse.


TITOLO III
Modifiche della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 "Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale delle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali" così come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7 .



Art. 6 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 così come modificato dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7 .

1. L'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Finalità.
1. La Regione promuove interventi a sostegno dell'esercizio teatrale e cinematografico per consentire il conseguimento dei requisiti di agibilità e sicurezza delle sale previsti dalla normativa di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1983 e successive modifiche".
Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 .

1. L'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Domanda di contributo.
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i gestori o proprietari di sale cinematografiche o teatrali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari della relativa licenza di esercizio di cui all'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
2. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento.
3. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1) relazione illustrativa sullo stato dell'immobile, nonchè sulla natura e sull'entità dei lavori da eseguire;
2) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione provinciale di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, competente per territorio;
3) dichiarazione del possesso, ove necessario in relazione alla tipologia di intervento, dei progetti esecutivi delle opere per le quali è stato richiesto il contributo, approvati dalla commissione provinciale di vigilanza, nonchè delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie;
4) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per lo stesso intervento, alcun contributo o agevolazione creditizia;
5) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non mutare la destinazione della sala per un periodo di cinque anni.".
Art. 8 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 .

1. L'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 , è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - Concessione ed erogazione dei contributi.
1. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno.
2. I contributi sono erogati ad accertata ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto delle spese sostenute.".


TITOLO IV
Modifiche della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 "Incentivazione
di strutture ricettive per il turismo giovanile"



Art. 9 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 .

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 , le parole "entro il 30 giugno di ogni anno", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre ed entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento".
Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 .

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 è così sostituito:
1. "La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 4, delibera entro il 30 giugno successivo, l' assegnazione dei contributi individuando:
a) i soggetti beneficiari dei contributi, le opere e le spese ammesse al finanziamento;
b) l'ammontare del contributo concesso;
c) i tempi entro i quali i beneficiari devono realizzare gli interventi finanziati".


TITOLO V
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 "Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico" così come modificata dalla legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60



Art. 11 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60.

1. L'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 , come modificato dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Modalità d'espletamento degli esami di abilitazione.
1. La Giunta regionale, di norma ogni due anni entro il mese di marzo, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, definisce le esigenze quantitative di composizione degli elenchi di cui all'articolo 6, in relazione alle prospettive programmatiche del turismo regionale.
2. Per l'iscrizione a tali elenchi, il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma 2 bandisce gli esami di abilitazione. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
b) uno o più docenti o esperti nelle lingue oggetto d'esame;
c) uno o più esperti nelle materie oggetto d'esame;
d) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Funzionario.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.
5. Ai componenti e al Segretario della Commissione viene corrisposto un compenso, e ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45, comma 3, e 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
6. Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al Presidente della Giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando in esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie è richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.
7 . Per i figli di emigrati veneti che rientrino definitivamente è richiesto un titolo di studio equipollente.".
Art. 12 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 .

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 sono inseriti i commi secondo bis e secondo ter:
"Gli iscritti all'elenco regionale delle guide turistiche, che intendono conseguire l'abilitazione anche per località diverse da quelle dell'esercizio dell'attività, sono ammessi a sostenere l'esame indetto per tali località, in deroga alle esigenze quantitative.
La prova è costituita da un esame orale sulle specifiche materie indicate nel bando e dall'illustrazione di un itinerario turistico, con esclusione della prova di lingua.".


TITOLO VI
Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante delega alle Province", così come modificata dalla legge regionale 4 giugno 1987, n. 28



Art. 13 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 .

1. L'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - L'esame d'idoneità per direttore tecnico.
1. Ogni anno il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice le prove d'esame per direttore tecnico.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:
a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
b) uno o più docenti o esperti nelle lingue straniere oggetto di esame;
c) uno o più esperti nelle materie d'esame;
d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore;
e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Funzionario.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a Istruttore.
4. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, e dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
5. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti caratteristiche professionali:
a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 2;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di almeno due delle principali lingue estere europee.
6. Il superamento dell'esame comporta la facoltà di iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici, di cui all'articolo 15.".



TITOLO VII
Norme generali



Art. 14 - Collaudi.

1. A partire dal 1994 l'erogazione delle rate di saldo relative ai contributi previsti da leggi regionali nel settore turistico è subordinata all'approvazione di un certificato di regolare esecuzione o di collaudo ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sulle opere pubbliche.
Art. 15 - Norma transitoria.

1. I termini previsti dalla presente legge trovano applicazione a partire dall'esercizio 1995.
2. Per l'esercizio 1994 continuano ad applicarsi i termini previsti dagli articoli: 6, 14, 16, 17 della legge (1) 18 dicembre 1986, n. 52; 4 e 5 della legge (2) 26 gennaio 1988, n. 6; 4 e 5 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 .
3. Le Commissioni per gli esami abilitativi di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 rimangono in carica fino al compimento delle operazioni degli esami in corso.

______________
(1) Intendesi legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 .
(2) Intendesi legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 .


SOMMARIO