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Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 (BUR n. 9/1993)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993 - 1995

Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 (BUR n. 9/1993) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1993 / 1995.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9 (BUR n. 9/1993) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1993-1995



Articolo 1

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge, è approvato in lire 14.746.762.000.000 in termini di competenza e in lire 17.447.430.000.000 in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1993.

Articolo 2

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1993, annesso alla presente legge, è approvato in lire 14.746.762.000.000 in termini di competenza e in lire 17.447.430.000.000 in termini di cassa (tabella 2).
2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1993 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n.72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1993 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3


1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 4

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n.1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 531.894.000.000 e iscritto al capitolo 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della stessa legge regionale di contabilità.

Articolo 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.

Articolo 7

1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1993 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.

Articolo 8

1. A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Articolo 9

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1993, sono determinati in lire 20.575.000.000  per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210), in lire 38.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo 80230), e in lire 5.857.000.000 per spese in conto capitale da finanziare con assegnazioni dello Stato (capitolo 80251) secondo gli elenchi di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
2. I prelevamenti delle somme iscritte al cap. 80251 sono subordinati alla preventiva entrata in vigore dei singoli provvedimenti legislativi di cui alla tabella B della legge finanziaria dello Stato 1993.

Articolo 10

1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.

Articolo 11

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1993 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.

Articolo 12

1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1993 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1992 per l'ammontare di lire 939.810.000.000.
2. L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 439.810.000.000, per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1993 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitoli 10083, 11052, 11509, 11513, 11515, 11597,12081, 14015, 15805, 15807, 15821, 15823, 20655, 40049, 40051, 43005, 45215, 45767, 45769, 45773, 45775, 45777, 50141, 50143, 50161, 50165, 50179, 50193, 50215, 50245, 50511, 50513, 50515, 51063, 51205, 52217, 53021, 53025, 53035, 53205, 53215, 53219, 53305, 60025, 60027, 72037, 72039, 84605, 84610, 84615, 84620, 84625, 84630, 84635, 84640, 84642, 84646);
b) quanto a lire 500.000.000.000, per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli 84000 e 84100.

Articolo 13

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1993, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile, nell'esercizio 1993, per un importo complessivo di lire 161.900.000.000.
2. A norma dell'articolo 9 lett. h, dello Statuto della Regione, è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al primo comma ad un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per i mutui degli Enti locali, in applicazione del DM Tesoro 25 marzo 1991. Il medesimo parametro si applica ai mutui già contratti in applicazione della vigente convenzione di tesoreria, ma non ancora erogati.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1993, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore all'1 gennaio 1994.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 26.600.000.000 a partire dall'esercizio 1994 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 (capitoli 86200 e 86650).

Articolo 14

1. Per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, ai sensi dell'art. 2/bis della legge 22 dicembre 1990, n. 403, è autorizzata la contrazione di un mutuo decennale a tasso variabile nell'esercizio 1993 per un importo massimo di 80 miliardi (capitolo 9670).
2. A norma dell'art. 9, lett. h, dello Statuto della Regione, per il mutuo di cui al primo comma, è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per il mutuo degli Enti locali, in applicazione del D.M. Tesoro 25 marzo 1991.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore all'1 gennaio 1994.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 16.000.000.000 a partire dall'esercizio 1994, e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 (capitoli 86103 e 86603).

Articolo 15

1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1993 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella numero 1 alle relative disposizioni in essi contenute.

Articolo 16


1. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 in corrispondenza dei capitoli di entrata 825 e 827, elencati nell'allegato A alla presente legge, è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate.

Articolo 17

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione annessi alla presente legge:
- Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene (Vicenza)
(deliberazione n. 87 del 15 settembre 1992)
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Venezia
(deliberazione n. 91 del 20 ottobre 1992)
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Verona
(deliberazioni nn. 24 e 25 del 7 settembre 1992)
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Padova
(deliberazioni nn. 108 e 109 del 24 settembre 1992)
- Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.)
(deliberazione n. 147 del 14 settembre 1992)
- Ente parco dei colli euganei
(deliberazione n. 11 del 6 novembre 1992)
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.)
(deliberazione n. 32 dell'11 dicembre 1992)
- Istituto regionale di studi e ricerche economico sociali del Veneto (I.R.S.E.V.)
(deliberazione n. 58 del 21 dicembre 1992)
2. Con provvedimenti di variazione al bilancio 1993, da adottarsi entro il 30 aprile 1993, gli Enti dipendenti della Regione sono tenuti ad adeguare le entrate per contributi della Regione, nonchè le correlative spese all'effettivo ammontare delle assegnazioni che saranno disposte dalla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di variazione al bilancio gli Enti dipendenti dalla Regione di cui al comma 1 sono tenuti ad impegnare in via provvisoria gli stanziamenti di competenza limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
4. Sono altresì approvate le deliberazioni:
- Azienda regionale delle foreste (A.R.F.)
(deliberazione n. 185 del 4 dicembre 1992)
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Padova
(deliberazione n. 152 del 26 novembre 1992)
- Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.)
(deliberazione n. 177 del 30 novembre 1992)

Articolo 18

1. A norma dell'art.11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 19

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1993.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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