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Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994)

Sommario: Legge Regionale 11/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/1994)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1994)

Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed integrazioni ( 1) , sono determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - Ricomposizione ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.

omissis ( 3)

Art. 3 - Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

omissis ( 4)

Art. 4 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia di "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".

omissis ( 5)

Art. 5 - Modifica di norme in materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei", 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile".

1. Le misure di salvaguardia stabilite dalle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 22 marzo 1990, n. 21 e 28 gennaio 1991, n. 8 si applicano sino all'entrata in vigore dei piani ambientali, di cui alle citate leggi regionali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore delle medesime leggi.
2. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei è stabilito al 30 aprile 1994.
3. Il termine per la redazione del piano ambientale del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo da parte dell'ente gestore del parco e per la sua trasmissione alla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , per la susseguente adozione, è prorogato al 31 marzo 1994.
4. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco naturale regionale del fiume Sile previsto dall' articolo 18, comma 9, lettera c) della legge 28 gennaio 1991, n. 8 è prorogato al 31 ottobre 1994.

Art. 6 - Alienazione di beni immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .

1. In attuazione dell' articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , la Giunta regionale adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per l'alienazione di beni immobili del patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione, nonchè un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale, che indichi l'ammontare delle entrate previste. Il piano viene trasmesso al Consiglio regionale per il parere della competente Commissione consiliare.
2. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale prescinde da tale parere.
3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso società.
4. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di beni immobili in titolarità di enti dipendenti.

Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e proroga di termine.

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 6)
2. Il termine di sei mesi di cui all' articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è prorogato di ulteriori dodici mesi.

Art. 8 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 in materia di "Disposizioni in materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale".

1. La lettera d) del comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 è abrogata. ( 7)

Art. 9 - Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale" ".

1. L' articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 è così sostituito:
omissis ( 8)

Art. 10 - Contributo a favore del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei Vigili del fuoco.

1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un immobile da destinare a distaccamento dei Vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni al Comune di Bardolino con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni (Cap. 53018). ( 9)

Art. 11 - Deleghe alle Province.

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1994, con gli stessi criteri e le modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (Cap. 4100).

Art. 12 - Comunità montane.

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, limitatamente al 1994, la somma di lire 2.770.500.000, stanziata al capitolo 3105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 e relativa all'assegnazione statale per l'anno 1993 ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in deroga al comma 4 dell' articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .

Art. 13 - Innovazione tecnologica.

1. Il fondo di cui all' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 va considerato come versamento del socio ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 14 - Interventi in materia di tutela dei consumatori.

1. Nell'esercizio 1994, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 , la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande relative all'anno 1992, non finanziate nell'anno di riferimento, a condizione che siano state presentate entro la data di scadenza prevista dalla legge medesima.

Art. 15 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di sport e tempo libero".

omissis ( 10)

Art. 16 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 .

1. L' articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , è così sostituito:
omissis ( 11)
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare".

1. Nell' articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , dopo le parole "forza maggiore" si aggiungono le seguenti parole: "ovvero quando tale condizione venga soddisfatta a seguito della realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio approvato dalla Giunta regionale in armonia con quanto previsto dall'articolo 4". ( 12)

Art. 18 - Contributi per la redazione di strumenti urbanistici. (13)

1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall' articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030).

Art. 19 - Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini.

1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTRC, predispone entro il 30 giugno 1994 l'adeguamento dei Piani di settore già approvati, alle norme e previsioni del PTRC stesso.
2. I termini previsti dall'articolo 16 delle norme di attuazione del PTRC sono fissati al 30 giugno 1994.

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.


TABELLA A omissis


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella A modificata da art. 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 , non riportata
( 3) Articolo abrogato da lett. e) comma 4 dell’articolo 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 che ha ridisciplinato la materia.
( 5) Articolo abrogato da lett. d), comma 1, articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .
( 6) Testo riportato nell’art. 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
( 7) La legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 è stata abrogata dall’art. 49 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 che ha ridisciplinato la materia.
( 8) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41
( 9) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e la decorrenza ivi previste.
( 10) Articolo abrogato da lettera c), comma 1, articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
da comma 1, lettera c), articolo 29 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 .
( 11) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 operata dall'art. 12 comma 1 delle legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 , che ha ridisciplinato la materia.
( 12) La legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
( 13) Vedi comma 2 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 30 giugno 1997.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 11/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (BUR n. 9/ 1994)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1994)



Art. 1 - Rifinanziamenti.

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e nel bilancio pluriennale 1994-1996 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ricomposizione ambientale di aree di cave abbandonate o dismesse.

1. I contributi regionali per la ricomposizione ambientale nelle aree di cave abbandonate o dismesse, di cui al titolo quinto della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 possono essere concessi agli organismi gestori di parchi regionali nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile (cap. 51040).
Art. 3 - Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, la Giunta regionale, in considerazione della straordinarietà dei medesimi che hanno interessato vaste aree del territorio regionale, è autorizzata a disporre la concessione di contributi secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 .
2. Per l'evento calamitoso che ha interessato il Comune di Venezia nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, la Giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, a disporre la concessione di contributi, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 3/1990 , a favore dei privati che avevano a suo tempo prodotto domanda al Comune di Venezia, tenuto peraltro presente che la percentuale di contributo concedibile agli aventi diritto dovrà essere uguale a quella già stabilita in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel medesimo anno 1990.

3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2 la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a individuare, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, le aree in cui si sono verificati gli eventi calamitosi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1990 .
Art. 4 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 e successive modifiche in materia di "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 come da ultimo modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 43 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. La Regione e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 , pubblicano sul Bollettino ufficiale della Regione a proprie spese gli avvisi e i bandi relativi agli appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi per un importo superiore a lire 200 milioni".
Art. 5 - Modifica di norme in materia di parchi regionali di cui alle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei", 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo", e 28 gennaio 1991, n. 8 "Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile".

1. Le misure di salvaguardia stabilite dalle leggi regionali 10 ottobre 1989, n. 38, 22 marzo 1990, n. 21 e 28 gennaio 1991, n. 8 si applicano sino all'entrata in vigore dei piani ambientali, di cui alle citate leggi regionali e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore delle medesime leggi.
2. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei è stabilito al 30 aprile 1994.
3. Il termine per la redazione del piano ambientale del Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo da parte dell'ente gestore del parco e per la sua trasmissione alla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , per la susseguente adozione, è prorogato al 31 marzo 1994.
4. Il termine per l'adozione del piano ambientale del Parco naturale regionale del fiume Sile previsto dall'articolo 18, comma 9, lettera c) della legge 28 gennaio 1991, n. 8 è prorogato al 31 ottobre 1994.
Art. 6 - Alienazione di beni immobili e abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .

1. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , la Giunta regionale adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per l'alienazione di beni immobili del patrimonio regionale. Il piano deve contenere la valutazione di stima tecnico-finanziaria dei beni dei quali si propone l'alienazione, nonchè un programma finanziario, collegato al bilancio pluriennale, che indichi l'ammontare delle entrate previste. Il piano viene trasmesso al Consiglio regionale per il parere della competente Commissione consiliare.
2. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al comma 1. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale prescinde da tale parere.
3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere anche proposte in ordine alla eventuale cessione di quote di partecipazione regionale presso società.
4. Il piano contiene altresì indirizzi per la alienazione di beni immobili in titolarità di enti dipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 in materia di "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e proroga di termine.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
"3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.".
2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è prorogato di ulteriori dodici mesi.
Art. 8 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 in materia di "Disposizioni in materia urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale".

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 è abrogata.
Art. 9 - Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 in materia di "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale" ".

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 è così sostituito:
"Articolo 4
1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nonchè le permute e alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo idraulico dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .".
Art. 10 - Contributo a favore del Comune di Bardolino per la realizzazione di un distaccamento dei Vigili del fuoco.

1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un immobile da destinare a distaccamento dei Vigili del fuoco, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni al Comune di Bardolino con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e successive modificazioni (Cap. 53018).
Art. 11 - Deleghe alle Province.

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1994, con gli stessi criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (Cap. 4100).
Art. 12 - Comunità montane.

1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane, limitatamente al 1994, la somma di lire 2.770.500.000, stanziata al capitolo 3105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 e relativa all'assegnazione statale per l'anno 1993 ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in deroga al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 .
Art. 13 - Innovazione tecnologica.

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 va considerato come versamento del socio ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 14 - Interventi in materia di tutela dei consumatori.

1. Nell'esercizio 1994, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 , la Giunta regionale può ammettere a contributo anche le domande relative all'anno 1992, non finanziate nell'anno di riferimento, a condizione che siano state presentate entro la data di scadenza prevista dalla legge medesima.
Art. 15 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 recante: "Norme in materia di sport e tempo libero".

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 , è così sostituita:
"a) le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi, nonchè le IPAB escluse quelle riconosciute persone giuridiche di diritto privato".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 è così sostituita:
"d) gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità motorie, ricreative e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e h)".
Art. 16 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 in materia di "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 .

1. L'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , è così sostituito:
"Art. 12 - Sanzioni.
1. L'organizzazione e la pubblicizzazione di manifestazioni fieristiche sprovviste di autorizzazione regionale o aventi contenuti difformi da quelli indicati nell'autorizzazione sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, in relazione al livello della manifestazione e al tipo di violazione accertata.
2. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 come modificata dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 36 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 in materia di "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare".

1. Nell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , dopo le parole "forza maggiore" si aggiungono le seguenti parole: "ovvero quando tale condizione venga soddisfatta a seguito della realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio approvato dalla Giunta regionale in armonia con quanto previsto dall'articolo 4".
Art. 18 - Contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

1. I comuni il cui territorio rientri negli ambiti individuati dai piani di area approvati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), possono richiedere alla Regione un contributo per la redazione di strumenti urbanistici, o di varianti ai medesimi, previsti dall'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione (Cap. 43030).
Art. 19 - Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e proroga di termini.

1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTRC, predispone entro il 30 giugno 1994 l'adeguamento dei Piani di settore già approvati, alle norme e previsioni del PTRC stesso.
2. I termini previsti dall'articolo 16 delle norme di attuazione del PTRC sono fissati al 30 giugno 1994.
Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO