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Legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 (BUR n. 24/1994)

Organizzazione turistica della Regione

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 (B.U.R. 24/1994) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 13/1994
S O M M A R I O
Legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 (BUR n. 24/1994)

ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE



CAPO I
Organizzazione turistica regionale



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, in armonia con i principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge 8 giugno 1990, n. 142, identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto; individua e organizza le azioni intese a favorire la migliore ospitalità ai visitatori della Regione, offrendo le possibilità di una fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto; definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, integrate nella generale gestione, conservazione, manutenzione e corretto uso delle risorse ambientali, storiche e artistiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce le funzioni della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Aziende di promozione turistica e degli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2 - Dichiarazione di rilevanza turistica.

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 217/1983, il territorio della Regione è riconosciuto turisticamente rilevante ed è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea, secondo quanto previsto nell'allegato A.
CAPO II
Funzioni della Regione e strumenti di programmazione regionale
Art. 3 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a)programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;
c) promozione, sostegno e incentivazione, anche attraverso le aziende di promozione turistica e strutture associate di cui all'articolo 24, dei diversi settori dell'offerta turistica presenti nel territorio;
d) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
e) controllo sugli atti e vigilanza sull'attività delle aziende di promozione turistica;
f) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'articolo 24, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione.
2. Per l'attività di programmazione e coordinamento delle iniziative regionali di promozione turistica è costituito, con funzioni consultive, un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'articolo 24 e i presidenti delle aziende di promozione turistica. Il comitato è convocato e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.
Art. 4 - Strumenti di programmazione turistica regionale.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, attraverso il programma di promozione turistica di cui all'articolo 5 e il piano esecutivo di cui all'articolo 6.
2. Il programma e il piano di cui agli articoli 5 e 6 sono comunicati agli organi competenti dello Stato e all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo per le previste intese ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
Art. 5 - Programma di promozione turistica triennale.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il programma di promozione turistica. Il programma, avente validità triennale, individua:
a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa relative a ciascuna area;
b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun settore turistico, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:
1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;
2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;
3) turismo culturale e religioso;
4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;
c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
2. Una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale, destinati all'attività di promozione turistica, è riservata: in misura non inferiore al 50 per cento al finanziamento dei progetti per la promozione settoriale, presentati dalle strutture associate di cui all'articolo 24; in misura non superiore al 30 per cento per il finanziamento della promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo regionale.
3. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma sulla base anche delle proposte formulate dalle Province e dalle aziende di promozione turistica e lo trasmette al Consiglio regionale. Il programma è approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.
4. La Giunta regionale al termine di ogni triennio, presenta al Consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati ottenuti nel triennio precedente.
Art. 6 - Piano esecutivo annuale.

1. In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di promozione turistica, ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 24 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie nel corso dell'anno sono adottate secondo le medesime procedure.
2. Il piano esecutivo annuale può prevedere modificazioni al programma triennale che non incidono sulle scelte fondamentali dello stesso.
Art. 7 - Sistema informativo turistico.

1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale, costituito da un insieme di procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure e l'omogeneità delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale Sistema informativo regionale.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale:
a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell' apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.
Art. 8 - Settori turistici.

1. L'attuazione della programmazione turistica regionale è rivolta prioritariamente ai seguenti settori a tipologia di offerta omogenea:
a) montano e pedemontano;
b) litoraneo;
c) termale;
d) lacuale;
e) delle città d'arte e dei centri storici minori;
f) del delta del Po e dei parchi naturali.

CAPO III
Funzioni delle Province e dei Comuni


Art. 9 - Funzioni delle Province.

1. La Provincia, in armonia con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni:
a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 5;
b) verifica nel quadro della legislazione regionale dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
c) formulazione dei pareri di cui al comma 3 dell'articolo 26.
2. Con successiva legge da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procederà alla ridefinizione organica delle funzioni amministrative delle Province nel settore turistico.
Art. 10 - Funzioni dei Comuni.

1. Il Comune, in armonia con quanto disposto dagli articoli 9 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di proposte all'azienda di promozione turistica competente per territorio per la attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 18 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
b) realizzazione, anche in collaborazione con l'azienda di promozione turistica o con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico.
2. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni esprimono i pareri previsti dall'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

CAPO IV
Le aziende di promozione turistica


Art. 11 - Azienda di promozione turistica.

1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 è istituita una azienda di promozione turistica (APT).
2. L'azienda di promozione turistica è persona giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Essa ha il compito di promuovere e incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio territorio, nel quadro della programmazione e delle direttive della Giunta regionale.
3. L'azienda in particolare:
a) esercita attività di promozione, informazione, accoglienza e assistenza turistica;
b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera;
c) effettua, anche in collaborazione con i Comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettività, al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali;
d) partecipa alle strutture associate di cui all'articolo 24.
4. L'azienda può altresì provvedere alla gestione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, nonchè alla loro eventuale realizzazione in concorso con Comuni e altri soggetti pubblici e privati;
Art. 12 - Organi dell'azienda di promozione turistica.

1. Sono organi dell'azienda:
a) Il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) la conferenza permanente del turismo.
Art. 13 - Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal Consiglio regionale ed è composto dal presidente e da altri quattro membri di cui:
a) due scelti tra cinque candidati concordati tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle tipologie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1984, n. 31, 3 maggio 1988, n. 24 e 9 agosto 1988, n. 37;
b) uno scelto su terna di candidati concordata tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;
c) uno scelto su terna di candidati concordata tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle tipologie di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 , dei concessionari di linee funiviarie e di piste da sci di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 e dei concessionari di beni demaniali marittimi di cui all'articolo 01, lettere a) e c) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. I candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione devono svolgere l'attività relativa alla propria qualificazione nell'ambito territoriale dell'azienda e avere adeguata esperienza nel settore turistico.
3. Gli amministratori delle strutture associate di cui all'articolo 24 non possono essere candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:
a) piano annuale di attività e relative previsioni finanziarie sulla base del piano di cui all'articolo 6;
b) bilancio preventivo annuale e pluriennale, relative variazioni, conto consuntivo;
c) regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'azienda e pianta organica;
d) nomina e revoca del direttore;
e) acquisto ed alienazione di immobili;
f) partecipazione alle strutture associate di cui all'articolo 24;
g) atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di tre anni;
h) istituzione degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT), individuandone le relative funzioni nell'ambito di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 18.
5. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente e comunque almeno una volta ogni quadrimestre; per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del presidente.
6. Ai componenti del consiglio è corrisposto un gettone di presenza, pari a lire centomila, per ogni giornata di seduta, e comunque per un importo massimo individuale annuale di lire unmilioneduecentomila. La misura del gettone è aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'ISTAT. Il primo aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1996. Competono inoltre il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.
Art. 14 - Presidente.

1. Il presidente dell'azienda è nominato dal Consiglio regionale su terna di candidati concordata tra le associazioni più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 13, comma 1.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente rappresenta l'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età, che, in caso di cessazione dalla carica del presidente, lo sostituisce fino alla nomina del nuovo.
4. Al presidente compete una indennità di carica mensile pari all'ammontare stabilito nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e relative modificazioni e integrazioni.
Art. 15 - Procedimento di nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

1. Entro il novantesimo giorno antecedente il termine di effettuazione delle nomine del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale invita le associazioni di cui agli articoli 13 e 14 a concordare i nominativi dei candidati e a comunicarli al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine anzidetto.
2. In caso di cessazione dalla carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 13 e 14; i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. I componenti che subentrano restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.
3. In caso di mancato accordo tra le associazioni di categoria interessate o di mancata trasmissione dei nominativi dei candidati nei termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 6 comma 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46 , fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14 della presente legge.
Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; il collegio è nominato dalla Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
2. Il collegio elegge il presidente, scegliendolo tra i suoi componenti.
3. Ai componenti del collegio compete un'indennità annua lorda pari all'importo massimo stabilito dagli articoli 3 e 6 bis della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni:
a) vigila, attraverso l'esame degli atti amministrativi e contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa;
b) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda, con accertamenti trimestrali;
c) presenta una relazione al consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione, formulando eventuali osservazioni e proposte in merito, con particolare riferimento ai livelli di efficienza ed economicità dei servizi e degli uffici dell'azienda.
5. Rilievi e proposte formulati in relazione all'attività di cui alle lettere a) e b) e la relazione di cui alla lettera c), del comma 4, sono comunicati al Presidente della Giunta regionale.
Art. 17 - Conferenza permanente del turismo.

1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda è istituita la conferenza permanente del turismo.
2. La conferenza è composta da:
a) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nel territorio di competenza dell'azienda designati dalla assemblea dei Sindaci convocati dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda;
b) un rappresentante della Comunità montana operante nel territorio di competenza o, qualora si tratti di più Comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle Comunità montane interessate, convocata dal Presidente della comunità ove ha sede l'azienda. Nel caso non sia operante alcuna Comunità si provvede alla designazione di un'ulteriore rappresentante dei Comuni;
c) un rappresentante designato dalla Provincia;
d) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'azienda;
e) un rappresentante concordato fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio dell'azienda;
f) un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
g) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
h) un rappresentante concordato fra le associazioni del tempo libero iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 operanti nel territorio di competenza dell'azienda;
i) un rappresentante designato dalle associazioni pro loco operanti nel territorio;
l) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
m) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale dell'azienda;
n) un rappresentante degli enti teatrali e/o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;
o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), o) sono scelti fra esperti del settore turistico.
4. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.
5. Per la costituzione della conferenza, il Presidente della Giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi. La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. In prima applicazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca la prima seduta e insedia i componenti.
6. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.
7. La conferenza nella prima seduta elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , e successive modifiche ed integrazioni.
9. La conferenza:
a) formula proposte al consiglio d'amministrazione per la predisposizione del piano annuale di attività dell'azienda;
b) formula proposte in merito alla istituzione degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica;
c) esprime parere sul piano annuale di cui alla lettera a);
d) esprime parere sul bilancio preventivo, sulle partecipazioni e sulla istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica rispettivamente di cui alle lettere b), f) e h) del comma 4 dell'articolo 13.
10. I pareri di cui al comma 9 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Decorso tale termine il consiglio di amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di competenza. I provvedimenti del consiglio di amministrazione, adottati in difformità dal parere della conferenza, devono essere motivati.
11. Nelle more della costituzione della conferenza il consiglio di amministrazione procede comunque all'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 18 - Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT).

1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla Giunta regionale, sono svolte dall'azienda, di norma, attraverso l'istituzione degli uffici IAT.
2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) attività di informazione turistica con l'utilizzazione di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione linguistica, anche con produzione di materiale informativo e promozionale;
b) attività di accoglienza turistica anche mediante l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;
c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;
d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità;
e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.
3. Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'insediamento, provvede a sottoporre alla Giunta regionale il piano degli IAT da istituire nel territorio.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni, approva il piano e rilascia il proprio nulla osta alla istituzione degli IAT.
5. Oltre agli IAT di cui al comma 3 può essere proposta l'istituzione di nuovi IAT, di tipo stagionale, da parte:
a) dei Comuni interessati;
b) di imprese turistiche associate;
c) delle associazioni pro loco iscritte nell'albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 ;
d) delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 .
6. La proposta è inviata all'azienda competente per territorio, corredata dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa e finanziaria.
7. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e previo nulla osta della Giunta regionale, dispone l'istituzione dello IAT ed approva una convenzione con i proponenti al fine di garantire i requisiti e le condizioni di prestazione dei servizi al pubblico.
8. L'uso della denominazione "uffici di Informazione e di Accoglienza Turistica" (IAT) è soggetto a nulla osta della Giunta regionale, previo parere, nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, del Comune in cui sono insediati.
9. Gli uffici di Informazione e di Accoglienza Turistica sono tenuti ad adottare il segno distintivo stabilito dalla Giunta regionale.
Art. 19 - Personale.

1. La Giunta regionale, in relazione alle presenze turistiche registrate, al numero di IAT presenti ed ai servizi eventualmente gestiti, definisce i criteri per la determinazione del fabbisogno di personale e per l'organizzazione dell'azienda.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.
3. Al personale dell'azienda si applicano le norme contrattuali relative al personale regionale.
4. Al personale si applicano il trattamento di quiescenza e il regime previdenziale dei dipendenti regionali.
5. La gestione degli stipendi e del trattamento previdenziale del personale dell'azienda è curata dalla Regione mediante apposita convenzione.
Art. 20 - Direttore.

1. A ciascuna azienda è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, scelto tra i dirigenti del comparto delle autonomie locali, con qualifica corrispondente a dirigente regionale o dirigente generale regionale, sulla base della pianta organica dell'azienda, oppure tra esperti del settore privato.
2. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantanni;
b) buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di una seconda lingua straniera;
c) attività professionale svolta per almeno cinque anni con qualifica dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private;
d) diploma di laurea; in mancanza, l'attività professionale di cui alla lettera c) dovrà essere stata maturata nel settore turistico.
3. Il direttore dura in carica cinque anni rinnovabili.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è disciplinato dall'accordo nazionale di comparto così come recepito a livello regionale per i contratti di diritto pubblico. Nel caso di contratti di diritto privato il livello retributivo dovrà essere stabilito in analogia con quello dei corrispondenti contratti di diritto pubblico.
5. Il direttore ha la responsabilità dell'attività diretta al perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi di attività e in particolare:
a) formula al consiglio di amministrazione le proposte inerenti le materie oggetto di deliberazione;
b) rappresenta, se autorizzato dal consiglio di amministrazione, l'azienda in giudizio;
c) adotta gli atti di gestione del personale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi vigenti;
d) organizza e coordina l'attività degli uffici e dei servizi;
e) assume tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell'azienda e comunque ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.
Art. 21 - Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza e il controllo sulle attività dell'azienda sono svolti dalla Giunta regionale in conformità alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
2. In particolare, sono sottoposti al controllo:
a) sotto il profilo della legittimità e del merito:
1) il piano annuale di attività;
2) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
3) i regolamenti di organizzazione, del personale e le piante organiche;
4) l'acquisto e l'alienazione di immobili;
5) la partecipazione a strutture associate;
6) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di tre anni;
b) sotto il profilo della legittimità:
1) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonchè le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;
2) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a lire cento milioni;
3) le convenzioni con istituti di credito;
4) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'azienda.
Art. 22 - Entrate.

1. Costituiscono le entrate del bilancio dell'azienda:
a) i finanziamenti della Regione;
b) i redditi e i proventi patrimoniali e di gestione;
c) i proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli riferiti alle soppresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in quanto assegnati dalla Giunta regionale;
d) i contributi di enti, associazioni e privati.
2. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.
Art. 23 - Fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica.

1. E' istituito nel bilancio regionale un fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento delle aziende.
2. In tale fondo confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L'ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.
3. La ripartizione del fondo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto del piano annuale di attività, delle presenze turistiche, dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici di Informazione e Assistenza Turistica (IAT) attivati dalle aziende.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto del fondo, nella misura del 50 per cento, e successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.
5. L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio.

CAPO V
Strutture associate di promozione turistica


Art. 24 - Interventi per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico.

1. Per conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta turistica regionale in Italia e all'estero, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 8, la Regione favorisce e incentiva la costituzione di una struttura associata tra le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 13. A tali strutture associate possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro loco, nonchè altri enti pubblici e privati interessati al settore.
2. Le imprese che partecipano alle strutture associate di cui al comma 1, non possono essere in numero inferiore a centocinquanta, ridotte a quaranta per il settore di cui alla lettera f) dell'articolo 8; la quota di partecipazione non può superare il 20 per cento del capitale sociale. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere la possibilità di adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture associate svolgono le seguenti attività:
a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni promozionali, nonchè produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo pubblicitario;
c) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.
Art. 25 - Contributi per la promozione turistica regionale.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 24, la Giunta regionale, nell'ambito delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 6, provvede alla concessione di contributi ai soggetti di cui al medesimo articolo 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti a spazi fieristici ed espositivi, a indagini di mercato, alla pubblicità e alle attività d'informazione connesse alla promozione commerciale e alle traduzioni.
3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di riferimento.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità, precisando la documentazione da allegare, per la presentazione delle domande.
5. I contributi previsti non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi per le spese di cui al comma 2 in base ad altre normative regionali, statali e comunitarie.
6. L'erogazione dei contributi avviene:
a) per la quota del 50 per cento, a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;
b) per il saldo su presentazione della seguente documentazione:
1) relazione sui risultati ottenuti dagli interventi previsti dal progetto ammesso a finanziamento;
2) rendiconto analitico delle voci di entrata e delle spese sostenute;
3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.
7. In caso di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.
Art. 26 - Interventi per la promozione locale.

1. Per promuovere ed incrementare il turismo locale la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire la realizzazione di iniziative promozionali in settori diversi da quelli di cui all'articolo 8, da parte di associazioni, non aventi fini di lucro, non incluse tra i soggetti previste all'articolo 24.
2. Alle associazioni di cui al comma 1 possono partecipare imprese turistiche, associazioni pro loco, nonchè altri soggetti interessati al turismo. Tali associazioni dovranno avere come scopo sociale il perseguimento, fra l'altro, delle seguenti finalità:
a) promozione ed attuazione in ambito locale di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico;
b) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi turistici, di iniziative di commercializzazione dell'offerta turistica locale;
c) promozione e gestione di impianti e servizi di interesse turistico;
d) valorizzazione, ai fini turistici, del patrimonio naturale, storico e artistico.
3. Le domande, corredate dal programma dell'iniziativa e dal relativo preventivo di spesa, nonchè dal parere della Provincia competente, devono pervenire alla Giunta regionale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento della iniziativa. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento della spesa ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni.
4. L'erogazione del contributo è disposta dal dirigente del dipartimento per il turismo, previa presentazione di analitico rendiconto di spesa relativo all'iniziativa finanziata, corredato dalle fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali


Art. 27 - Costituzione degli organi in fase di prima applicazione.

1. In fase di prima applicazione della presente legge, gli organi di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17 sono costituiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. (1)
Art. 28 - Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione della presente legge, i termini per la programmazione regionale in materia di promozione turistica sono così stabiliti:
a) programma di promozione turistica triennale:
1) presentazione entro il 31 maggio 1994, delle proposte da parte delle Province e delle Aziende di promozione turistica, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
2) predisposizione, entro il 31 luglio 1994, del programma da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;
3) approvazione, entro il 30 settembre 1994, del programma da parte del Consiglio regionale;
b) piano esecutivo annuale:
1) approvazione, entro il 30 novembre 1994, da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
c) domande di contributo:
1) le domande per i contributi previste dall'articolo 25 sono presentate entro il 31 ottobre 1994, avendo come riferimento il programma di promozione turistica per il triennio 1995/1997.
Art. 29 - Soppressione delle Aziende.

1. Le aziende di promozione turistica, istituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse a decorrere dalla data di insediamento del commissario straordinario di cui al comma 2. Fino a tale data i commissari in carica assicurano la continuità dell'ordinaria amministrazione. I commissari accertano lo stato di consistenza patrimoniale delle aziende, redigono l'inventario dei beni mobili e immobili, delle entrate di natura tributaria ed extratributaria e una relazione delle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente. Consegnano i documenti della gestione in atto al commissario straordinario e redigono un verbale che deve essere sottoscritto da entrambi. Il verbale è trasmesso alla Giunta regionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina per ciascuna delle aziende istituite ai sensi dell'articolo 11 un commissario straordinario che provvede alla gestione dell'azienda sino all'insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Al commissario straordinario compete l'indennità di carica mensile prevista per il presidente dell'azienda dal comma 4 dell'articolo 14. Le aziende subentrano nella titolarità dei beni mobili ed immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle aziende soppresse, all'interno del medesimo ambito territoriale, ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase transitoria, fino alla nomina del direttore dell'azienda ai sensi dell'articolo 20, le relative funzioni sono svolte dal direttore dell'azienda di promozione turistica soppressa che ha registrato il maggior numero di presenze turistiche nel corso del 1992.
4. In fase transitoria, fino alla nomina del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16, le relative funzioni sono svolte dal collegio dei revisori dei conti in carica, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'azienda di promozione turistica soppressa che ha registrato il maggior numero di presenze turistiche nel 1992.
Art. 30 - Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 "Organizzazione turistica della Regione";
b) l'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 ;
c) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , recante norme sulla organizzazione turistica della Regione";
d) il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 .
e) il numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono abrogate:
a) la legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 "Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore turismo";
b) la legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 "Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle Province in materia di turismo".

CAPO VII
Norma finanziaria


Art. 31 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , e successive modifiche e integrazioni:
a) al capitolo 31054 che assume la seguente denominazione "Fondo per il finanziamento della azienda di promozione turistica";
b) al capitolo 31055 "Assegnazione alle aziende di promozione turistica in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno" per la iscrizione di eventuali assegnazioni statali sulle finalità della presente legge;
c) al capitolo 31024 "Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero".
Art. 32 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 RELATIVA A:




ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE










ALLEGATO A
DI CUI ALL'ART. 2

A.P.T. n. 1) - CORTINA, MORDINO, VALBOITE, VALZOLDANA.
Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina.

A.P.T. n. 2) - COMELICO e SAPPADA.
Comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada.

A.P.T. n. 3) - BELLUNO, FELTRE e ALPAGO
Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Trichiana, Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, Castellavazzo, Soverzene, Longarone, Puos d'Alpago, Belluno.

A.P.T. n. 4) - TREVISO
Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Borso del Grappa, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

A.P.T. n. 5) - BIBIONE e CAORLE
Comuni di: Caorle, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Portogruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria.

A.P.T. n. 6) - JESOLO ed ERACLEA
Comuni di: Jesolo, Eraclea, S. Donà di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto.

A.P.T. n. 7) - VENEZIA
Comuni di: Venezia, Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Mirano, Campagna Lupia, Campolongo Magg., Camponogara, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

A.P.T. n. 8) - CHIOGGIA
Comuni di: Chioggia, Cona, Cavarzere.

A.P.T. n. 9) - PADOVA
Comuni di: Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Corezzola, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà, Masi, Massanzago, Megliadino San Fidenzo, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rubano, Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

A.P.T. n. 10) - TERME EUGANEE
Comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arqua' Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. Croce.

A.P.T. n. 11) - VICENZA
Comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadore, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano, .

A.P.T. n. 12) - ALTIPIANO DI ASIAGO
Comuni di: Asiago,Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

A.P.T. n. 13) - GARDA
Comuni di: Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio, Pastrengo, Rivoli Veronese, Bussolengo, Brentino Belluno.

A.P.T. n. 14) - VERONA
Comuni di: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubbio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

A.P.T. n. 15) - ROVIGO
Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Contarina, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Donada, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.








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