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Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14 (BUR n. 24/1994)

Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , relativa a 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14 (BUR n. 24/1994) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 , RELATIVA A "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


Note

( 1) Con sentenza n. 434/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3. L’articolo 1 sostituiva l’articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 marzo 1994, n. 14 (BUR n. 24/1994) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 , RELATIVA A "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" (1)



Art. 1 - Modifica dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. L'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"Art. 115 - Collocamento a riposo. Trattamento di quiescenza.
1. All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a essi consegnato un attestato di riconoscimento per il servizio prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla Giunta regionale.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (INPDAP).
3. Sino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale in attuazione del processo di delega delle funzioni amministrative della Regione agli enti locali e dell'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai dipendenti regionali non si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.".
Art. 2 - Decorrenza.

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , come modificato dall'articolo 1, si applica ai collocamenti a riposo che decorrono da data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n. 434/2000 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1


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