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Legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 (BUR n. 30/1994)

Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di 'Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali', successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 (BUR n. 30/1994) (Abrogata)

MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 IN TEMA DI "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICU-RAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , abrogazione confermata dall’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 (BUR n. 30/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, n. 9 IN TEMA DI "ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI", SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI


Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , successive modifiche e integrazioni, è calcolata sull'importo dell'indennità consiliare al netto delle ritenute fiscali.


SOMMARIO