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Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994)

Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994)

INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio della provincia di Belluno, parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1991, n. 19, nonché per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive.

Art. 2 - Soggetti destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell’industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all’articolo 1; ( 1)
a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7, dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge purché esercenti l’attività nel territorio di cui all’articolo 1; ( 2)
b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a servizio delle imprese stesse;
c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonchè la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a). ( 3)

Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea; ( 4)
b) concessione di contributi in conto capitale;
b bis) concessione di garanzie. ( 5)
1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio. ( 6)
1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato. ( 7)
2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all’ articolo 7, destinata ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera a).
3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all’articolo 7, così destinata:
a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all’articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell’occhialeria, destinati ai soggetti di cui all’articolo 2.
3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell’articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse. ( 8)
4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis, ( 9) comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche. ( 10)
5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività imprenditoriali agevolate della presente legge; ( 11)
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza; ( 12)
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;( 13)
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa; ( 14)
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l’attività delle imprese; ( 15)
h bis) interventi di supporto finanziario; ( 16)
h ter) interventi per la liquidità; ( 17)
i) omissis ( 18)
6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma 2, ( 19) la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le percentuali massime di spesa ammissibile. ( 20)
6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379. ( 21)

Art. 3 bis - Non cumulabilità. (22)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.

Art. 3 ter - Interventi per favorire l’accesso al credito. (23)

1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono introiate nel bilancio regionale per un importo di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad operazioni di garanzia e controgaranzia e riassicurazione a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti di cui alle lettere a) e a bis) dell’articolo 2, anche tramite l’attivazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” - Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 4 - Deleghe alla provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione nonchè alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:
a) snellezza e trasparenza delle procedure;
b) partecipazione ai procedimenti;
c) redditività degli investimenti;
d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.
2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi. Le risorse relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3. ( 24)
3. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2, è costituito dalla società Veneto Sviluppo spa, previo accredito da parte della Regione dei relativi importi e viene utilizzato a seguito di apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.
4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. ( 25)
5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:
a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;
d) un rappresentante designato dalla società Veneto Sviluppo spa;
e) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati congiuntamente dalle stesse;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato congiuntamente dalle stesse.
6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia che garantiscano le singole iniziative. ( 26)

Art. 5 - Vigilanza.

1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.

Art. 6 - Relazione annuale sugli interventi.

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.

Art. 7 - Norma finanziaria.

omissis ( 27)

Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Lettera così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 . In precedenza sostituita da comma 1 art.87 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 2) Lettera inserita da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 .
( 3) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42
( 4) Lettera così modificata da comma 1 art. 15 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 che ha sostituito le parole “ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell’aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995” con le parole “nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea”; in precedenza lettera sostituita da comma 1 art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 ; il cui articolo 3 dispone che la novellazione non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della medesima legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 .
( 5) Lettera aggiunta da comma 1 art. 2 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 .
( 6) Comma aggiunto da comma 1 art. 52 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 7) Comma aggiunto da comma 2 art. 2 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 .
( 8) Comma inserito da comma 3 art. 2 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 .
( 9) Comma modificato da comma 4 art. 2 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 che ha sostituito le parole “alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a),” con le parole “ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis”.
( 10) Comma così sostituito da comma 2 art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 il cui articolo 3 dispone che la novellazione non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della medesima legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 .
( 11) Lettera così modificata da comma 1 art. 51 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 12) Lettera sostituita da comma 1 art. 35 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 13) Lettera così modificata da comma 3 art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 il cui articolo 3 dispone che la novellazione non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della medesima legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 .
( 14) Lettera sostituita da comma 2 art. 35 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 15) Lettera così modificata da comma 4 art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 il cui articolo 3 dispone che la novellazione non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della medesima legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 .
( 16) Lettera aggiunta da comma 1 art. 51 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
( 17) Lettera aggiunta da comma 2 art. 15 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
( 18) Lettera abrogata da comma 5 art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 il cui articolo 3 dispone che la novellazione non si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della medesima legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 . In precedenza articolo sostituito da art. 5 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 , e da comma 1 art. 2 legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 .
( 19) Con rettifica pubblicata nel BUR n. 28 del 15 marzo 2005 si è comunicato che: “Nel testo dell’articolo 51 comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” pubblicata nel BUR n. 12 del 3 febbraio 2004, le parole “Con le disposizioni esecutive di cui all’articolo 2 comma 2” vanno sostituite con le parole “Con le disposizioni esecutive di cui all’articolo 4 comma 2”.
( 20) Comma così sostituito da comma 2 art. 51 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 in precedenza aggiunto da comma 3 art. 35 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 21) Comma inserito da articolo 37, comma 2, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il comma 3 del medesimo articolo 37 prevede inoltre che la Giunta regionale stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità delle operazioni finanziarie, fornendo indicazioni operative al soggetto gestore dei fondi di rotazione.
( 22) Articolo aggiunto da comma 4 art. 35 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 23) Articolo inserito da comma 1 art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 .
( 24) Comma così modificato da comma 2 art. 52 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha soppresso alla fine del periodo le parole “ed all’esercizio della delega” e aggiunto “Le risorse relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3.
( 25) Comma così sostituito da comma 2 art. 87 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 26) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 .
( 27) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 24 dicembre 1996, n. 42 precedentemente modificato da art. 6 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 e da art. 2 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994)

INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio della provincia di Belluno, parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1991, n. 19, nonché per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive.
Art. 2 - Soggetti destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:
a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese alberghiere titolari di strutture ricettive classificabili con almeno 3 stelle ai sensi dell'articolo 4, legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , nonché le imprese artigiane iscritte al relativo albo, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'articolo 1;
b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, tra le imprese di cui alla lettera a), anche aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica e di compatibilità ambientale delle attività produttive;
c) le società, anche a partecipazione regionale, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonchè la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;
d) gli enti pubblici o le società miste che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a) su conforme parere della Giunta regionale.
Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti, a valere pro quota sui fondi di rotazione di seguito indicati, ai quali è applicato un tasso di interesse ridotto di non più di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione dei finanziamenti, nei limiti comunque dell'incidenza massima sugli investimenti lordi di cui al comma 4;
b) contributi in conto capitale, secondo i criteri e le modalità definiti al comma 5.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono destinati ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a). La concessione dei relativi finanziamenti è attivata mediante:
a) la costituzione di un fondo di rotazione per le piccole e medie imprese industriali ed artigianali, al quale è destinata una quota pari a 40 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7;
b) la costituzione di un fondo di rotazione per l'impresa alberghiera, al quale è destinata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7.
3. Lo stanziamento del fondo di cui alla lettera a) del comma 2, è destinato:
a) per il 70 per cento a finanziare interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali, non iscritte all'albo artigiani;
b) per il 30 per cento a finanziare interventi a favore delle imprese artigiane, iscritte al relativo albo.
4. Le agevolazioni derivate dall'utilizzo dei fondi di rotazione di cui al comma 2 del presente articolo devono avere una incidenza sull'investimento lordo pari o inferiore a quella massima prevista dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle imprese.
5. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:
a) per il 70 per cento per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA. La misura massima del contributo concedibile a ciascun soggetto è di lire 500 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
b) per il 30 per cento per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo del settore dell'occhialeria destinati ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo, sono concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento;
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge;
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo di sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di autoformazione;
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attività d'impresa;
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente, in connessione con l'attività delle imprese.
i) consolidamento ed espansione della base produttiva ed occupazionale.
7. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali agevolazioni previste dalle normative comunitarie; non sono concedibili per le operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1° gennaio 1993 ovvero per le quali siano state chieste ed ottenute provvidenze sulla base di leggi che escludono la cumulabilità.
Art. 4 - Deleghe alla provincia di Belluno.

1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione, nonchè alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:
a) snellezza e trasparenza delle procedure;
b) partecipazione ai procedimenti;
c) redditività degli investimenti;
d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.
2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed all'esercizio della delega.
3. I fondi di rotazione di cui all'articolo 3 sono costituiti dalla Società Veneto Sviluppo SpA, previo accredito da parte della Regione dei relativi importi, a seguito di apposite convenzioni della società con gli istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.
4. La Provincia si avvale di un comitato che formula parere obbligatorio circa la formazione delle graduatorie e la concessione dei contributi e dei finanziamenti.
5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:
a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno;
d) un rappresentante designato dalla Società Veneto Sviluppo SpA;
e) tre rappresentanti delle categorie e delle parti sociali interessate, designati congiuntamente dalle stesse.
6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia, che garantiscano le singole iniziative.
Art. 5 - Vigilanza.

1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.
Art. 6 - Relazione annuale sugli interventi.

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.
Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 60 miliardi nel biennio 1994-95 si provvede:
a) quanto a lire 20 miliardi mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 13 "Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993;
b) quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante prelevamento dal fondo globale 80251 partita n. 13 "Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno" del bilancio pluriennale 1993-1995.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-96 è istituito il capitolo 20011 denominato "Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19 come modificato dalla legge 10 luglio 1993, n. 237)", con lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1994 e di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
3. L'onere relativo all'esercizio della delega, entro il limite massimo di lire 200 milioni l'anno, farà carico al bilancio regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenuta dalla Provincia di Belluno e su contestuale relazione circa l'utilizzo delle provvidenze di cui all'articolo 3.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO