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Legge regionale 7 aprile 1994, n. 19 (BUR n. 30/1994)

Modifica alla legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 'Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale'

Legge regionale 7 aprile 1994, n. 19 (BUR n. 30/1994) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1993, n. 13 "INTERVENTI STRAORDINARI A SOS TEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 aprile 1994, n. 19 (BUR n. 30/1994) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1993, n. 13 "INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 .

1. Il comma 2 dell'articolo 2 è così sostituito:
"2. Ove non si realizzi l'ipotesi prevista dal comma 1 entro il 31 marzo 1994, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, a titolo non oneroso, la proprietà delle attrezzature e dei beni acquisiti alla amministrazione provinciale di Padova, con destinazione vincolata al trasporto pubblico locale. Gli oneri diretti ed indiretti conseguenti al trasferimento sono a carico del cessionario.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"3. L'amministrazione provinciale di Padova, quale autorità di bacino competente, provvede ad individuare il soggetto gestore del trasporto pubblico extraurbano ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione del servizio urbano ed extraurbano.".
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO