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Legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 (BUR n. 32/1994)

Integrazione allalegge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente: “Intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie” come modificata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 19

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 (BUR n. 32/1994) (Abrogata)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, n. 20 CONCERNENTE: "INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE" COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1986, n. 19

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 (BUR n. 32/1994) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, n. 20 CONCERNENTE: "INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE" COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1986, n. 19



Articolo 1

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 , è aggiunto il seguente comma:
"I soggetti di cui all'articolo 2 che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre 24 mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilità oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilità.".


SOMMARIO