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Legge regionale 12 aprile 1994, n. 21 (BUR n. 32/1994)

Contributo straordinario alla società 'Rocca di Monselice s.r.l.' costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 21 (BUR n. 32/1994) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETà "ROCCA DI MONSELICE SRL" COSTITUITA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, n. 43

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 aprile 1994, n. 21 (BUR n. 3/1994)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' "ROCCA DI MONSELICE SRL" COSTITUITA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, n. 43



Art. 1 - Contributo straordinario finanziario.

1. In attesa di una più organica disciplina delle attività connesse alla conservazione e alla gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della società "Rocca di Monselice srl" un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1994.
Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 200 milioni per l'esercizio 1994, si fa fronte quanto a lire 100 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 al capitolo 5102 "Spese per manutenzione locali ed impianti relativi agli uffici e servizi della Giunta regionale" per competenza e cassa, quanto a lire 100 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 al capitolo 80020 "Fondo di riserva per spese impreviste" per competenza e cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 è istituito il capitolo 3392 denominato "Contributo straordinario alla società Rocca di Monselice srl per le attività connesse alla gestione dei beni affidati ex articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 " con lo stanziamento di lire 200 milioni, in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 32 bis, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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