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Legge regionale 12 aprile 1994, n. 22 (BUR n. 32/1994)

Applicazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30

Legge regionale 12 aprile 1994, n. 22 (BUR n. 32/1994) (Abrogata)

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, COME MODIFICATO D ALLA LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 16 E 12 GENNAIO 1994, N. 30

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 aprile 1994, n. 22 (BUR n. 32/1994)

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 16 E 12 GENNAIO 1994, N. 30



Articolo 1

1. Al Presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'articolo 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 , successive modifiche ed integrazioni, ridotta di un quinto.
Articolo 2

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.
Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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