crv_sgo_leggi

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)

Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura

Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. (2)

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l’incremento dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell’ambito della programmazione, per il settore dell’apicoltura, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.
3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:
a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;
b) alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;
c) al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.
4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.

Art. 2 bis - Definizioni. (3)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: un contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api; ( 4)
e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;
i) forme associate:
1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;
3) i consorzi di tutela del settore apistico. ( 5)

Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti. ( 6)
2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico,( 7) profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche ( 8) su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis. ( 9)

Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura. (10)

1. La Giunta regionale istituisce presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura con compiti di:
a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell’apiario;
d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all’articolo 6;
e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;
f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all’articolo 3, comma 2.

Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura. (11)

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2. La Consulta è composta da:
a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura;
b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
c) il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;
e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” nominato dalle medesime;
f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale. ( 12)
3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura. ( 13)
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.
4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell’ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f). ( 14)
4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l’apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno. ( 15)
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura. ( 16)

Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto. ( 17)
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

Art. 7 - Denuncia alveari.

1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.
2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall’autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell’alveare, le movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall’anagrafe apistica nazionale.
3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:
a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;
b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall’anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).
4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all’interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5. ( 18)

Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.
1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali. ( 19)
2. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedere ( 20) ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria. ( 21)

Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari. (22)

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente. ( 23)
3. omissis ( 24)
4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d’uso. ( 25)
4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento. ( 26)
5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile. ( 27)
6. omissis ( 28)
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

Art. 9 bis – Anagrafe degli alveari.

omissis ( 29)

Art. 10 - Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.
2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 11 - Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00. ( 30)
2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 ( 31) dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell' articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 13 - Abrogazioni di norme.

1. Sono abrogati:

Art. 14 - Norma transitoria.

1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41. ( 32)

Art. 15 - Norma finanziaria.

omissis ( 33)


Note

( 1) La legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 con decorrenza 1 gennaio 2007 ha dettato norme igienico-sanitarie per l’attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale.
( 2) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 3) Articolo inserito da art. 53 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 4) Lettera inserita da comma 1 art. 2 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 5) Lettera sostituita da comma 2 art. 2 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 6) Comma modificato da comma 1 art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i tecnici apistici delle associazioni” con le parole “i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
( 7) Comma modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “approva piani di intervento straordinario volti” con le parole “adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico,”.
( 8) Comma modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha inserito le parole “, anche”.
( 9) Comma modificato da comma 2 dell’art. 54 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “su indicazione delle associazioni” con le parole “su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
( 10) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 . In precedenza modificato da art. 55 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 11) Vedi anche l’articolo 12 della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ai sensi del quale: “Art. 12 - Norma transitoria. 1. I membri della Consulta regionale per l’apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 , come modificato dalla presente legge.”.
( 12) Comma sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 . In precedenza modificato da art. 56 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 13) Comma modificato da comma 2 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “del dipartimento per l’agricoltura e i rapporti con la CEE” con le parole “della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura”.
( 14) Comma inserito da comma 3 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 15) Comma inserito da comma 3 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 16) Comma modificato da comma 4 art. 5 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha soppresso le parole “, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l’apicoltura”.
( 17) Comma sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ; in precedenza modificato da art. 57 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 e da art. 7 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 18) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ; in precedenza modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , da comma 1 art. 6 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e da art. 8 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 19) Comma inserito da comma 1 art. 8 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 20) Comma modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedono” con le parole “le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedere”.
( 21) Comma modificato da art. 59 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “delle associazioni” con le parole “delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”. In precedenza articolo già modificato da art. 6 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e sostituito da art. 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 22) Sostituite parole “Distanza degli alveari” con le parole: “Distanza degli apiari” da art. 10 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 23) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 24) Comma abrogato da comma 2 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ; in precedenza sostituito da comma 4 art. 6 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 25) Comma sostituito da comma 3 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 26) Comma inserito da comma 4 art. 9 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 27) Comma già modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 ed ora sostituito da comma 2 art. 10 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 28) Comma abrogato da comma 3 art. 10 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 29) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ; in precedenza aggiunto da art. 11 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 .
( 30) Comma sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 .
( 31) Comma modificato da comma 2 art. 11 legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “commi 1, 2, 3 e 4” con le parole “commi 1, 2 e 4”.
( 32) Comma modificato da comma 2 art. 17 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 . Norma ad effetti esauriti.
( 33) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)

NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.
Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 , contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per:
a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;
b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico-pratiche e convegni, nonchè studi e ricerche;
c) attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;
d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati;
e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica.
Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle associazioni, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.
2. La Giunta regionale approva piani di intervento straordinario volti alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie su indicazione delle associazioni.
Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura.

1. La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:
a) risanamento e profilassi delle malattie delle api;
b) attuazione di analisi chimico/fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento;
d) formazione ed addestramento degli operatori apistici da attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute.
2. Per le attività di ricerca e sperimentazione sulla genetica e le tecniche di allevamento delle api, il Centro si avvale di una sezione da attivarsi presso l'Azienda sperimentale regionale di Villiago.
Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura.

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2. La consulta è composta da:
a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede;
b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;
c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
e) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta.
3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE.
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura.
Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente dalle associazioni di produttori apistici riconosciute.
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.
Art. 7 - Denuncia alveari.

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari nel territorio veneto devono essere comunicati al Comune ed alla ULSS di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Copia della certificazione deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposite tabelle inamovibili recanti le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.
Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha obbligo di denunciare all'ULSS, competente per territorio, le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste americana, peste europea, varroasi.
2. Successivamente alla denuncia le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni di produttori apistici riconosciute, provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti in materia.
Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli alveari.

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
3. La commercializzazione delle api vive può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo previo certificato sanitario rilasciato dall'ULSS territorialmente competente, che attesti la provenienza delle api da zone non infette.
4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri da strade di pubblico transito ed 1 metro dai confini di proprietà.
6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all'estremità.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.
Art. 10 - Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.
2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.
Art. 11 - Sanzioni.

1. Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.
Art. 13 - Abrogazioni di norme.
Art. 14 - Norma transitoria.

1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41.
Art. 15 - Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160 milioni così ripartita:
a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3;
b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, per competenza e per cassa del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994:
capitolo
descrizione
competenza
cassa
11504
Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88



100.000.000



100.000.000
11575
Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico

60.000.000

60.000.000.

3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli per i quali sono disposte le variazioni in aumento: (1)
capitolo
descrizione
competenza
cassa
12015
Contributi per i piani di intervento straordinario di cui all'articolo 3, comma 2

60.000.000

60.000.000
12017
Contributi all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle venezie per l'attivazione e la gestione del Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4



100.000.000



100.000.000.


NOTE
(1) Vedi errata corrige sul B.U.R. del 17/6/1994, n. 50. A causa di un errore di trascrizione il terzo comma dell'art. 15 era stato omesso.


SOMMARIO