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Legge regionale 22 luglio 1994, n. 26 (BUR n. 61/1994)

Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 26 (BUR n. 61/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 160 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 26 (BUR n. 61/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 160 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"



Articolo 1

1. All'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "in modo uniforme per tutto il personale interessato", inserire le parole: "compreso il personale in servizio presso il Consiglio regionale";
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:
"2. La Giunta regionale stipula con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale apposita convenzione per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature esistenti presso la sede del Consiglio.
3. Gli oneri, per quanto attiene il personale del Consiglio regionale fanno carico al bilancio regionale, all'interno dei capitoli riguardanti le spese per il funzionamento del Consiglio regionale.".


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