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Legge regionale 22 luglio 1994, n. 28 (BUR n. 61/1994)

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 'Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335' e alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 'Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 28 (BUR n. 61/1994) (Abrogata)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1977, n. 72 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335" E ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 "NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Legge abrogata per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3 e 4, di novellazione della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , dall’articolo 62, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dal 1 gennaio 2002; per quanto riguarda l’articolo 5, di novellazione del terzo comma dell’articolo 21, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , dalla ulteriore novellazione operata dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .



SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 28 (BUR n. 61/1994) (Novellazione)

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1977, n. 72 "ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335" E ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 "NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"



Art. 1 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

1. Al sesto comma dell'articolo 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , e dall'articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 , sono aggiunte infine le parole "ed accettate con provvedimento della Giunta regionale".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

1. L'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:
"Art. 85 - Apertura di credito a favore di funzionari delegati.
1. Qualora si renda necessario dar corso sollecitamente al pagamento di spese sia di natura operativa che di funzionamento, la Giunta può autorizzare aperture di credito presso il Tesoriere a favore di funzionari regionali.
2. La nomina del funzionario delegato e il limite d'importo per ogni apertura di credito sono stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione della Giunta.".
Art. 3 - Modifica all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , è aggiunto il seguente comma:
"Per casi di assoluta necessità e comprovati da esigenze di servizio la Giunta può autorizzare con proprio provvedimento pagamenti in contanti fissandone l'importo e il limite.".
Art. 4 - Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .

1. Nel primo comma dell'articolo 93 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , sono soppresse le parole "riguardanti spese in conto capitale".
Art. 5 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è così sostituito:
"L'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del dirigente della struttura regionale periferica, incaricato dell'esecuzione dell'opera, è disposta dalla Giunta a norma dell'articolo 85 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.".


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