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Legge regionale 22 luglio 1994, n. 29 (BUR n. 61/1994)

Inclusione di comuni nella Comunità montana dell'Agno-Chiampo ed estensione, a favore delle Comunità montane, degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30

Legge regionale del 22 luglio 1994, n. 29 (BUR n. 61/1994) (Abrogata)

INCLUSIONE DI COMUNI NELLA COMUNITÀ MONTANA DELL'AGNO - CHIAMPO ED ESTENSIONE, A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE, DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1991, n. 30

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 29 (BUR n. 61/1994)

INCLUSIONE DI COMUNI NELLA COMUNITÀ MONTANA DELL'AGNO - CHIAMPO ED ESTENSIONE, A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE, DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1991, n. 30



Art. 1 - Inclusione di comuni nella Comunità montana dell'Agno - Chiampo.

1. In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , i comuni di Brogliano, Chiampo e Valdagno sono inclusi nella comunità montana n. 16 dell'Agno - Chiampo.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio della Comunità montana è integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della sopraindicata legge regionale.
Art. 2 - Estensione a favore delle Comunità Montane degli interventi di cui alla legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .

1. Al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , gli interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , sono estesi alle comunità montane che, d'intesa con i comuni o parte di essi compresi nell'ambito della comunità stessa, intendano gestire, in forma associata, l'esercizio di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati.
2. La individuazione delle comunità montane interessate è effettuata dalla Giunta regionale sentita la delegazione regionale dell'Uncem Veneto.
3. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano sia la struttura organizzativa della comunità montana sia quella dei singoli comuni interessati alla gestione associata.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, si provvede con i fondi annualmente stanziati al capitolo 3470 del bilancio regionale denominato "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali".


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