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Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 (BUR n. 6/1994)

Disposizioni in materia di esercizio della funzione dirigenziale e di indennità di funzione per i dirigenti regionali

Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 (BUR n. 6/1994) (Abrogata)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI INDENNITA' DI FUNZIONE PER I DIRIGENTI REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 3 (BUR n. 6/1994)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI INDENNITA' DI FUNZIONE PER I DIRIGENTI REGIONALI



Art. 1 - Esercizio della funzione dirigenziale.

1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo rispettivamente un dipartimento o un servizio, o posizioni organizzative equiparate per pari livello di responsabilità, cui sono preposti nelle forme stabilite dalla legge. Per posizioni organizzative equiparate si intendono la posizione di staff o l'attività di ricerca e di studio.
Art. 2 - Indennità di funzione dirigenziale.

1. L'indennità di funzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene corrisposta ai dirigenti di prima e seconda qualifica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui all'articolo 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.
2. Possono essere inoltre attribuiti ulteriori coefficienti, sino alla misura massima di 0,2, in relazione alla particolare importanza delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , sulla base di criteri stabiliti a norma del comma 4 del medesimo articolo 95.
Art. 3 - Abrogazione di norme.

1. Il comma 7 dell'articolo 84 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogato.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è abrogata.
Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per contributi previdenziali riferiti al periodo 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 1993 previsti in complessive lire 1.350.000.000 fanno carico, quanto a lire 1.260.000.000 al capitolo 5010, quanto a lire 90.000.000 al capitolo 5018 del bilancio dell'esercizio finanziario 1993 che presenta sufficienti disponibilità.


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