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Legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 (BUR n. 61/1994)

Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , in tema di 'Organizzazione turistica della Regione'. Unificazione delle aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 (BUR n. 61/1994) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 , IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE". UNIFICAZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA N. 1 E N. 2

Legge abrogata dall’articolo 130, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 luglio 1994, n. 32 (BUR n. 61/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, n. 13 , IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE TURISTICA DELLA REGIONE". UNIFICAZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA N. 1 E N. 2.


Articolo 1

1. Le aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2, istituite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , negli ambiti territoriali corrispondenti di cui all'allegato A della legge medesima, sono unificate nell'azienda di promozione turistica così individuata: "APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Comelico e Sappada".
2. L'ambito territoriale dell'azienda di promozione turistica di cui al comma 1 comprende i Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada.
3. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
4. Il termine di 180 giorni di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2

1. La numerazione delle aziende di promozione turistica dal numero 3 al numero 15, di cui allegato A, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 , è modificata rispettivamente nei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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