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Legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 (BUR n. 63/1994)

Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 'Legge forestale regionale'

Legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 (BUR n. 63/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 "LEGGE FORESTALE REGIONALE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 (BUR n. 63/1994) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, n. 52 "LEGGE FORESTALE REGIONALE"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
3. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.
4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.
6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.
8. I prati e i pascoli arborati non si considerano bosco se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento della relativa superficie e se non vi è in atto rinnovazione forestale.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .

1. L'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati, in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale, salvo in casi esplicitamente autorizzati, previa destinazione a bosco di altrettanta superficie, fatte salve le opere a servizio dei boschi e dei pascoli nonchè gli interventi di regimazione idraulica.
3. Al fine di destinare ad altri usi produttivi superfici boscate è consentita la riduzione della superficie forestale previa autorizzazione rilasciata dal servizio forestale regionale competente per territorio.
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi, salvo che non siano esplicitamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .

1. L'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità di un piano economico di riassetto forestale dei beni silvo pastorali regolarmente approvato.
2. La Regione per le proprietà forestali di estensione inferiore ai 200 ettari, se ad alto fusto, ed ai 400 ettari, se a ceduo e a ceduo composto, promuove la costituzione di consorzi fra proprietari per gli scopi di cui al comma 1.
3. Le utilizzazioni dei boschi possono aver luogo solamente a seguito della redazione di un verbale di assegno, previa martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.
4. Fanno eccezione alla prescrizione di cui al comma 3 le utilizzazioni dei boschi privati per uso interno del proprietario.
5. Le utilizzazioni dei boschi da parte degli enti e delle comunioni familiari devono avvenire anche in conformità ad un capitolato tecnico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale concede ai proprietari dei boschi un contributo nella misura massima del 75 per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui al comma 1.
7. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici possono essere finanziati a totale carico della Regione.
8. Il Consiglio regionale approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale.
9. La Giunta regionale approva e rende esecutivi i piani economici di riassetto forestale dei beni silvo pastorali e le loro varianti e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali.".


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