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Legge regionale 2 agosto 1994, n. 35 (BUR n. 64/1994)

Sanzioni amministrative a carico di utenti trasgressori sui mezzi di trasporto pubblico locale

Legge regionale 2 agosto 1994, n. 35 (BUR n. 64/1994) (Abrogata)

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI UTENTI TRASGRESSORI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Legge abrogata dall’articolo 50, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 agosto 1994, n. 35 (BUR n. 64/1994)

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI UTENTI TRASGRESSORI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



Art. 1 - Prevenzione.

1. Le autorità di bacino e le aziende dei trasporti pubblici promuovono iniziative volte alla prevenzione e a disincentivare i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio.
Art. 2 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 6.
2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;
b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria minima regionale arrotondata alle lire 1.000 superiori.
3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma 1 comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;
b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria minima regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione dev'essere arrotondato alle lire 1.000 superiori.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici dell'azienda di trasporto si applica una sanzione pecuniaria di lire 10.000, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.
Art. 3 - Funzioni amministrative.

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'articolo 1 sono esercitate rispettivamente dal Presidente della Regione, dal Presidente della Provincia e dal Sindaco del Comune in ragione alla competenza al rilascio della concessione della linea di trasporto pubblico di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 .
2. Per il procedimento di accertamento delle violazioni e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 4 - Pagamento.

1. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981.
Art. 5 - Destinatari delle somme introitate.

1. Le aziende di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come "proventi del traffico" e con obbligo di rendicontazione separata.
2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le modalità previste all'articolo 4, gli enti competenti di cui all'articolo 3 trattengono il 30 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese per l'esercizio dell'attività svolta.
3. Le aziende di trasporto pubblico locale impiegano parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.
Art. 6 - Agenti accertatori.

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 2 provvede il personale autorizzato delle aziende di trasporto pubblico.
2. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Provincia competente.
3. Le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione sono delegate alla Provincia nel cui territorio rientra in via prevalente il percorso dell'autolinea.
4. Gli agenti di cui al comma 1 possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.
Art. 7 - Requisiti degli agenti accertatori.

1. Il personale dell'azienda per poter essere incaricato dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere subito condanna né essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
b) aver frequentato con esito favorevole il corso di idoneità di cui all'articolo 8.
Art. 8 - Corsi d'idoneità.

1. La Provincia competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.
2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura penale.
3. Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.
Art. 9 - Esercizio delle funzioni delegate.

1. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 55 dello Statuto esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 10 - Obblighi delle aziende.

1. Le aziende di trasporto pubblico locale forniscono alla Giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di trasporto.
2. Le stesse aziende trasmettono alla Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 27 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , i dati relativi agli accertamenti compiuti nel corso dell'anno precedente.
Art. 11 - Abrogazione.

1. L'articolo 48 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , concernente sanzioni a carico degli utenti trasgressori, è abrogato.


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