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Legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 (BUR n. 64/1994)

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 'Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale' come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30

Legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 (BUR n. 64/1994) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, n. 30

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , operata dall’articolo 50, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 agosto 1994, n. 36 (BUR n. 64/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1993, n. 30



Art. 1 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 .

1. L'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 30 , è così sostituito:
"Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.
1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.
2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'articolo 31 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131.
4. Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'articolo 18 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.
5. Possono essere previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai 60 anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con un grado di invalidità non inferiore al 74 per cento o equiparato.
6. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione, di cui al comma 5 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
7. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 5 le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'eventuale indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
8. Al fine di cui ai commi 5 e 6 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
9. Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria corrispondente alla invalidità del 100 per cento, per i ciechi e per gli invalidi di guerra e del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80 per cento, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità.
10. Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto, agli invalidi di guerra nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.
11. Le autorità di bacino determinano le modalità di rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione nonché l'ammontare dell'onere per il rilascio del titolo di viaggio, eventualmente differenziato per categorie, il cui importo va destinato alle aziende di trasporto pubblico locale interessate.".
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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