crv_sgo_leggi

Legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 (BUR n. 67/1994)

Modifica della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 'Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani'

Legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 (BUR n. 67/1994) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 29 "INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI"

Legge abrogata dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 agosto 1994, n. 37 (BUR n. 67/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 29 "INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 sono aggiunte le seguenti lettere:
"g) promuovere azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli interventi;
h) verificare in corso di attuazione e valutare alla fine, gli interventi approvati dalla Regione.".
2. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"2. La Regione indica le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili ed assume un ruolo di sostegno e di collegamento delle risorse esistenti pubbliche e private anche mediante la promozione di iniziative e servizi di tipo sperimentale.".
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:
"Articolo 3
1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli enti locali e delle associazioni, con il compito di:
a) studiare e analizzare i problemi della condizione giovanile;
b) rilevare bisogni, aspettative e tendenze dei giovani;
c) censire le risorse presenti nel territorio, gli interventi realizzati e quelli in corso.
2. All'interno dell'Osservatorio permanente è istituita una banca dati sulla condizione giovanile in collegamento con un Centro di documentazione anche al fine di diffondere informazioni nel settore.".
Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:
"Articolo 4
1. E' istituita la Consulta per la condizione giovanile.
2. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) sette membri designati congiuntamente dalle consulte delle associazioni istituite presso i comuni, garantendo la rappresentatività territoriale;
c) sette membri designati congiuntamente dalle associazioni giovanili a carattere regionale iscritte all'albo di cui all'articolo 4 bis.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta dura in carica cinque anni dalla data della sua costituzione.
5. Per la costituzione della Consulta il Presidente della Giunta regionale invita le consulte e le associazioni di cui al comma 2 a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare, in via sostitutiva, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2, i componenti tra i responsabili delle consulte e delle associazioni.
6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
7. La Consulta esprime le istanze della condizione giovanile regionale ed indica le iniziative ritenute necessarie e prioritarie nel campo delle politiche giovanili.
8. Gli indirizzi e le proposte della Consulta sono sottoposti alla Giunta regionale.
9. Per lo svolgimento della propria attività la Consulta dispone di una sua segreteria, istituita all'interno del dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione.".
Art. 4 - Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo delle associazioni giovanili.
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da almeno un anno;
b) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti;
c) specificità giovanile indicata chiaramente nella denominazione o contemplata all'interno dello statuto.
3. Le modalità concernenti la tenuta dell'albo, la sua revisione biennale, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione, le modalità per le eventuali cancellazioni, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta.
4. Il parere della Consulta di cui al comma 3 è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Si prescinde altresì dal parere nelle more della costituzione della Consulta.".
Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:
"Articolo 5
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale approva, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7, il programma dei progetti obiettivo e dei progetti pilota relativi alla condizione giovanile.
2. Nel programma degli interventi sono indicate le priorità di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi.
3. Il programma di cui al comma 1 è comunicato alla Consulta per eventuali osservazioni.".
Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:
"1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili iscritte all'albo di cui all'articolo 4 bis, congruenti con gli obiettivi e le priorità stabilite nel programma dei progetti obiettivo di cui all'articolo 5.".
Art. 7 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 le parole "entro il 31 maggio" sono sostituite con le parole: "entro il 31 ottobre di ogni anno".
Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. Alla fine dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 , sono aggiunte le parole: "con particolare attenzione all'acquisizione di nuove professionalità.".
Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. L'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è abrogato.
Art. 10 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 .

1. L'articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 è così sostituito:
"Articolo 10
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge trova copertura finanziaria all'apposito Cap. 61428 del bilancio regionale per gli anni 1994, 1995 e 1996, per l'importo di lire 1.000.000.000 per ciascun anno.".
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO