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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 39 (BUR n. 77/1994)

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 in tema di 'Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville Venete (IRVV)'

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 39 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 63 IN TEMA DI "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE (IRVV)"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 39 (BUR n. 77/1994) (Novellazione)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 63 IN TEMA DI "NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE (IRVV)"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così modificato:
"Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
b) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a due;
c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico;
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.".


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